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Articolo 99 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 10/10/2023]

Riutilizzo dell'acqua

Dispositivo dell'art. 99 Codice dell'ambiente

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, sentiti i Ministri delle politiche agricole e forestali, della salute e delle attivitą produttive, detta le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue.

2. Le regioni, nel rispetto dei principi della legislazione statale, e sentita l'Autoritą di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, adottano norme e misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate.

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