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Articolo 97 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Intervento nel giudizio di impugnazione

Dispositivo dell'art. 97 Codice del processo amministrativo

1. Può intervenire nel giudizio di impugnazione, con atto notificato a tutte le parti, chi vi ha interesse.

Spiegazione dell'art. 97 Codice del processo amministrativo

La norma in esame si occupa di disciplinare l’intervento nel giudizio di impugnazione.
Nello specifico, la norma prevede che nel giudizio di impugnazione possa intervenire chiunque vi abbia interesse, con atto notificato a tutte le parti.
L’onere di notifica previsto dalla norma, per la giurisprudenza amministrativa, deve essere adempiuto a pena di inammissibilità.

A seguito dell’entrata in vigore del c.p.a., il Consiglio di Stato ha chiarito – con sent. n. 8363/2010 – che la norma in commento va integrata con le norme relative all’intervento in primo grado ai sensi dell’art. 38 c.p.a. Ne discende pertanto che l’atto di intervento deve
  • essere sottoscritto;
  • indicare le generalità dell’interveniente;
  • indicare le ragioni di diritto sottese all’intervento;
  • essere accompagnato dai relativi documenti.
L’atto così confezionato deve essere depositato entro 30 giorni dal perfezionamento dell’ultima notificazione e 30 giorni prima dell’udienza di fissazione nel merito.

Massime relative all'art. 97 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 4765/2019

Non è ammissibile l'intervento spiegato nel processo amministrativo da chi sia ex se legittimato a proporre direttamente il ricorso giurisdizionale in via principale, considerato che in tale ipotesi l'interveniente non fa valere un mero interesse di fatto, bensì un interesse personale all'impugnazione di provvedimenti immediatamente lesivi, che deve essere azionato mediante la proposizione di ricorso principale nei modi e termini decadenziali. In caso di esecuzione della sentenza di primo grado da parte dell'amministrazione pubblica soccombente non si verifica acquiescenza, né viene meno l'interesse della stessa all'appello, poiché si tratta della mera (e doverosa) ottemperanza ad un ordine giudiziale provvisoriamente esecutivo. Ciò vale salvo che emerga in modo esplicito la volontà dell'amministrazione di accettare l'assetto di interessi conseguente alla sentenza di primo grado.

Cons. Stato n. 6632/2018

Nel processo amministrativo l'interveniente ad opponendum può vantare un interesse di fatto che gli consenta di ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dalla reiezione del ricorso e che sia dipendente da quello azionato in via principale o ad esso accessorio, ovvero sotteso al mantenimento dei provvedimenti impugnati.

Cons. Stato n. 6617/2018

Nel giudizio amministrativo, ai fini dell'ammissibilità dell'intervento adesivo dipendente ad adiuvandum, l'iniziativa processuale deve esprimere un interesse che sia connesso, derivato, dipendente o almeno accessorio o riflesso rispetto a quello proprio della parte principale.

Cons. Stato n. 5065/2018

È inammissibile l'intervento da parte del soggetto legittimato alla proposizione del ricorso autonomo poiché sarebbe in contrasto con la regola secondo cui l'intervento ad adiuvandum può essere proposto solo da un soggetto titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente da quella del ricorrente in via principale.

Cons. Stato n. 7/2011

Deve essere riconosciuta la legittimazione ad essere parte del giudizio, in qualità di interveniente, alla Associazione iscritta nel registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, in quanto titolare di un interesse di fatto ad una pronuncia giurisdizionalmente favorevole alla categoria dei propri soci.

Cons. Stato n. 687/2011

L'impresa, estranea al giudizio proposto in primo grado avverso gli atti di gara pubblica ma che nel corso dello stesso ha acquistato un ramo dell'azienda dall'impresa parte in causa, è legittimata a proporre appello avverso la sentenza che ha concluso il giudizio di primo grado indipendentemente dal suo mancato intervento in detto giudizio in quanto il suddetto acquisto gli ha fatto acquisire la qualità di partecipante alla gara.

Cons. Stato n. 8132/2010

L'Amministrazione soccombente in primo grado ha l'onere di proporre appello e non ha legittimazione, quale parte principale e necessaria del giudizio di primo grado, ad assumere nel giudizio di impugnazione una posizione adesiva di mero interveniente al fine di rimuovere una soccombenza «principale» sancita dal «decisum» di primo grado.

Cons. Stato n. 6520/2010

È ammissibile l'intervento in appello di soggetti non aventi la posizione di parti formali in primo grado qualora essi possano subire anche indirettamente un pregiudizio o possano tutelare una situazione di vantaggio con la definizione della controversia.

Cons. Stato n. 5908/2010

È inammissibile l'intervento "ad adiuvandum" in grado di appello nel processo da parte del soggetto che sia "ex se" legittimato a proporre direttamente il gravame in via principale, non facendo l'interveniente in tale ipotesi valere un mero interesse di fatto, bensì un interesse personale all'impugnazione di capi della sentenza immediatamente lesivi, azionabile solo mediante la proposizione dell'appello nei prescritti termini d'impugnazione.

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