Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 687 del 28 gennaio 2011

(2 massime)

(massima n. 1)

L'impresa, estranea al giudizio proposto in primo grado avverso gli atti di gara pubblica ma che nel corso dello stesso ha acquistato un ramo dell'azienda dall'impresa parte in causa, č legittimata a proporre appello avverso la sentenza che ha concluso il giudizio di primo grado indipendentemente dal suo mancato intervento in detto giudizio in quanto il suddetto acquisto gli ha fatto acquisire la qualitą di partecipante alla gara.

(massima n. 2)

In tema di impugnazioni, il successore a titolo particolare, quale deve intendersi l'acquirente del ramo di azienda che coinvolge anche la gara per la quale sussiste una controversia risolta con sentenza, deve ritenersi legittimato a impugnare, indipendentemente dal suo intervento nella precedente fase di giudizio (essendo l'acquisto intervenuto nelle more della definizione), in quanto non č terzo ma parte, ai fini della previsione di cui all'art. 2909 c.c., avendo acquistato il ramo d'azienda che nel frattempo le ha fatto assumere la qualitą di partecipante alla gara.

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