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Articolo 57 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Spese del procedimento cautelare

Dispositivo dell'art. 57 Codice del processo amministrativo

1. Con l'ordinanza che decide sulla domanda il giudice provvede sulle spese della fase cautelare. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di merito.

Spiegazione dell'art. 57 Codice del processo amministrativo

La norma si occupa di disciplinare le spese del procedimento cautelare.
In particolare, il legislatore prevede che su tali spese debba provvedere il Giudice Amministrativo con l’ordinanza che decide la domanda cautelare e che la pronuncia sulle spese resta efficace anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza.
Una siffatta previsione non fornisce solo un’importante indicazione operativa per i soggetti coinvolti nel giudizio amministrativo, ma offre anche la possibilità di svolgere una riflessione sul rapporto che esiste tra la fase cautelare e quella di merito: dalla netta separazione del regime delle spese processuali, infatti, può desumersi l’autonomia delle due fasi.

Massime relative all'art. 57 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 4435/2011

Sulla scorta della normativa processuale di riferimento (artt. 92, 96 e 97 c.p.c e artt. 26, 57, 84 e 88 CPA - D.Lgs. n. 104/2010) deve ritenersi che la statuizione del giudice assunta in ordine all'assegnazione delle spese di causa (compresa la possibilitā di compensarle tra le parti) costituisce una valutazione ampiamente discrezionale di equilibrio processuale, senza che il giudicante sia tenuto a motivare il divisamento assunto (Conferma della sentenza del T.R.G.A. - della Provincia di Trento n. 00109/2011).

Cons. Stato n. 3252/2011

Tale norma si affianca alle misure previste dalla c.d. legge Pinto (n. 89 del 2001), chiamando la parte che abbia dato corso (o abbia resistito) ad (in) un processo oggettivamente ritenuto ingiustificabile a indennizzare la controparte che č stata costretta a subirlo.

Cons. Stato n. 3/2010

La condanna al risarcimento del danno per responsabilitā aggravata, in aggiunta al pagamento delle spese del giudizio, prevista dagli artt. 26 c.p.a e 96 c.p.c. per l'ipotesi che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, postula la totale soccombenza della parte nei cui confronti sia stata proposta l'istanza risarcitoria, con la conseguenza che il suo accoglimento deve intendersi precluso qualora vi sia stata una soccombenza reciproca delle parti, trattandosi di circostanza di per sé idonea ad escludere la mala fede o la colpa grave nell'aver agito o resistito in giudizio.

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