Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 3252 del 31 maggio 2011

(10 massime)

(massima n. 1)

Tale norma si affianca alle misure previste dalla c.d. legge Pinto (n. 89 del 2001), chiamando la parte che abbia dato corso (o abbia resistito) ad (in) un processo oggettivamente ritenuto ingiustificabile a indennizzare la controparte che è stata costretta a subirlo.

(massima n. 2)

La liquidazione della somma è affidata all'equità, qui intesa nel tradizionale significato di criterio di valutazione giudiziario correttivo o integrativo, teso al contemperamento, nella logica del caso concreto, dei contrapposti interessi rilevanti secondo la coscienza sociale.

(massima n. 3)

Ai fini del computo dei termini si estende al processo amministrativo la disciplina dettata dall'art. 155 c.p.c.; il c.p.a. aggiunge a tale disciplina alcune precisazioni in tema di giorno festivo e di sabato.

(massima n. 4)

Quanto al caso in cui il giorno di scadenza sia festivo, la proroga di diritto al primo giorno seguente non festivo opera non solo per i termini legali, ma anche per quelli fissati dal giudice.

(massima n. 5)

Il sabato è stato equiparato ai festivi (in virtù della novella di cui all'art. 2, comma 11, D.L. n. 263 del 2005, in vigore dal 1° marzo 2006); l'equiparazione opera però al solo fine del compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono di sabato, onde consentire agli avvocati di procedere ai relativi adempimenti, concernenti i termini di notifica e deposito che scadono di sabato, il successivo lunedì; a tutti gli altri effetti il sabato è considerato giorno lavorativo, anche per quanto attiene, dunque, alle attività di ufficiali giudiziari e di addetti agli uffici ricorsi, come dispone espressamente l'art. 155 c.p.c. (tanto emerge implicitamente dal decreto del presidente del Consiglio di Stato n. 83 del 2010 che ha disciplinato, con decorrenza 1° ottobre 2010, gli orari di apertura al pubblico dell'ufficio ricevimento ricorsi e delle segreterie delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato).

(massima n. 6)

L'art. 52, comma 5, c.p.a. estende al sabato solo la "proroga di cui al comma 3", ossia la proroga dei giorni che scadono di giorno festivo, e dunque non anche il meccanismo di anticipazione di cui al comma 4; ne consegue che se un termine a ritroso scade di sabato, esso non va anticipato al venerdì, così come se il termine a ritroso scade di domenica, va anticipato al sabato e non al venerdì.

(massima n. 7)

I termini di cui all'art. 54 c.p.a. sono perentori a garanzia del contraddittorio e della corretta organizzazione del lavoro del giudice.

(massima n. 8)

I termini previsti dall'art. 73, comma 1, c.p.a. sono perentori e non possono essere superati sul semplice accordo delle parti, essendo il deposito tardivo di memorie e documenti ammesso in via del tutto eccezionale nei soli casi di dimostrazione della estrema difficoltà di produrre l'atto nei termini di legge (art. 54, comma 1, c.p.a.). Ai sensi dell'art. 54 c.p.a. la presentazione tardiva di memorie o documenti può essere eccezionalmente autorizzata dal collegio, su richiesta di parte, quando la produzione nel termine di legge risulta estremamente difficile; in ogni caso va assicurato il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio sugli atti tardivamente depositati. Se ne desume che: a) i termini di deposito di documenti, memorie e repliche sono imposti a pena di decadenza; b) il deposito tardivo è possibile solo se c'è un'autorizzazione del collegio che si atteggia a rimessione in termini per errore scusabile, come ipotesi speciale di essa, di cui condivide i presupposti; c) va comunque garantito il contraddittorio.

(massima n. 9)

Il nuovo codice ha allungato i termini di deposito di documenti e memorie, per meglio garantire lo studio degli atti processuali ad opera del giudice e delle parti ed ha aggiunto l'istituto delle repliche (ammesso dalla precedente prassi); pertanto le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e repliche fino a venti giorni liberi; lo scopo della previsione è quello di consentire alla controparte di disporre dei termini ivi previsti per visionare altrui documenti e memorie.

(massima n. 10)

Essendo la revocazione una impugnazione a critica vincolata, il motivo di revocazione ha la funzione di passaggio obbligato; ne consegue l'impossibilità di integrazione o modificazione e, a maggior ragione, di introduzione di nuovi motivi nel corso del giudizio se ciò non avvenga nel rispetto delle formalità di rito e del termine decadenziale previsto.

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