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Articolo 36 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Pronunce interlocutorie

Dispositivo dell'art. 36 Codice del processo amministrativo

1. Salvo che il presente codice disponga diversamente, il giudice provvede con ordinanza in tutti i casi in cui non definisce nemmeno in parte il giudizio.

2. Il giudice pronuncia sentenza non definitiva quando decide solo su alcune delle questioni, anche se adotta provvedimenti istruttori per l'ulteriore trattazione della causa.

Spiegazione dell'art. 36 Codice del processo amministrativo

La norma in esame si occupa di precisare che quando non definisce nemmeno in parte il giudizio nel merito ai sensi dell’art. 34 c.p.a. o in rito ex art. 35 c.p.a., il Giudice Amministrativo può pronunciarsi con ordinanza. Tali ordinanze sono dette interlocutorie.
Esempi sono i provvedimenti istruttori e quelli che dispongono la riunione delle cause o l’integrazione del contraddittorio.
Se, invece, il GA decide ina pregiudiziale o preliminare solo parte delle questioni, la pronuncia avrà la forma della sentenza non definitiva. Esempi sono le decisioni sulla competenza o sulla giurisdizione o, ancora, sull’ammissibilità del ricorso.

Massime relative all'art. 36 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 22/2012

L'ordinanza collegiale di rimessione all'adunanza plenaria, qualora recante la decisione sulle questioni pregiudiziali di rito devolute al giudizio appello, senza esaurire l'oggetto del giudizio che, con la rimessione, prosegue per la decisione delle questioni di merito, assurge a valenza di sentenza non definitiva, ai sensi dell'art. 36, comma secondo, c.p.a. (D.Lgs. n. 104 del 2010). In applicazione del generale principio processuale della prevalenza della sostanza sulla forma, invero, al fine di stabilire se un provvedimento abbia la natura di sentenza o di ordinanza, è decisiva non la forma adottata, ma il suo contenuto sostanziale - purché il provvedimento abbia il minimo di requisiti formali per rientrare nel tipo che sarebbe congruo in relazione al suo contenuto - di modo che, allorquando il Giudice, ancorché con provvedimento avente veste formale di ordinanza, abbia, senza definire il giudizio, deciso una o più questioni pregiudiziali attinenti al processo, oppure una o più questioni preliminari di merito, che siano astrattamente idonee a definire il processo ma in concreto non lo siano per la soluzione (di segno reiettivo) adottata, a tale provvedimento, di natura decisoria, va riconosciuta natura di sentenza non definitiva ai sensi della citata disposizione processuale. Essendosi la potestas iudicandi sulle questioni pregiudiziali di rito, devolute in appello, esaurita con la decisione al riguardo assunta nell'ordinanza di rimessione assurgente, per quanto innanzi, a valore sostanziale di sentenza, ne deriva la preclusione al riesame, nel prosieguo del giudizio, delle questioni pregiudiziali di rito decise nell'ordinanza di rimessione. In applicazione del generale principio processuale della prevalenza della sostanza sulla forma, per stabilire se un provvedimento del giudice abbia la natura di sentenza o di ordinanza, è decisiva non la forma adottata, ma il suo contenuto sostanziale - purché il provvedimento abbia il minimo di requisiti formali per rientrare nel tipo che sarebbe congruo in relazione al suo contenuto. Di conseguenza, allorquando il giudice, ancorché con provvedimento avente veste formale di ordinanza, abbia, senza definire il giudizio, deciso una o più questioni pregiudiziali attinenti al processo, oppure una o più questioni preliminari di merito, che siano astrattamente idonee a definire il processo ma in concreto non lo siano per la soluzione (di segno reiettivo) adottata, a tale provvedimento, di carattere decisoria, va riconosciuta natura di sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 36, c. 2, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA).

Cons. Stato n. 6446/2006

Nel processo amministrativo le pronunce istruttorie rese in primo grado, in quanto non destinate a definire le controversie ma finalizzate esclusivamente all'acquisizione di materiale probatorio sui fatti e sulle circostanze sulle quali dovrà fissarsi il giudizio, sono prive di contenuto decisorio e come tali non passano in giudicato.

Cons. Stato n. 5/1990

Nel giudizio amministrativo, soltanto le sentenze che definiscono questioni pregiudiziali o preliminari (quali quelle che pronunciano sulla giurisdizione, competenza, ammissibilità, ricevibilità, procedibilità degli atti delle parti) hanno carattere decisorio e possono produrre la cosa giudicata, anche per quanto attiene al giudicato implicito, mentre gli altri provvedimenti che, pur rivestendo la forma di sentenza, sono emanati a fini ordinatori del processo o a fini istruttori non hanno carattere decisorio e non sono, quindi, suscettibili di passare in giudicato né di determinare il giudicato implicito.

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