Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 3500 del 28 maggio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

La parte che abbia adito la giurisdizione amministrativa con l'atto introduttivo del giudizio non č legittimata a sollevare l'eccezione di difetto di giurisdizione in sede di appello. Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 104/2010, nel primo grado di giudizio il difetto di giurisdizione č rilevabile ex officio mentre nei giudizi d'impugnazione la carenza della giurisdizione amministrativa č rilevabile solo se dedotta con specifico motivo avverso il capo che abbia statuito, in modo implicito o esplicito, sulla giurisdizione. Tale regola processuale č di immediata applicazione e pertanto vale anche per un appello proposto anteriormente al Codice del processo amministrativo.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.