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Articolo 121 ter Codice dei beni culturali e del paesaggio

(D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)

[Aggiornato al 10/05/2026]

Albo digitale della sussidiarietą orizzontale

Dispositivo dell'art. 121 ter Codice dei beni culturali e del paesaggio

1. (1)In apposita sezione dell'Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica è istituito l'albo digitale della sussidiarietà orizzontale.

2. L'albo censisce i soggetti privati interessati alla gestione indiretta dei beni culturali di appartenenza pubblica, al fine di garantire la massima accessibilità, concorrenzialità, trasparenza e qualità della gestione, nel rispetto di quanto previsto dal presente codice e, in quanto applicabile, dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ferme restando le forme di comunicazione e di pubblicità previste dalla legge, i soggetti iscritti nell'albo sono invitati a manifestare il proprio interesse in relazione agli avvisi e alle procedure comunque concernenti l'affidamento della gestione indiretta dei beni culturali e la concessione in uso di beni immobili appartenenti al demanio culturale. I medesimi soggetti sono consultati nell'ambito della definizione dei piani strategici di sviluppo culturale e dei programmi di cui all'articolo 112, comma 4, del presente codice.

3. I requisiti dei candidati, le forme e le modalità della domanda, le categorie in cui l'amministrazione intende suddividere l'albo e gli eventuali requisiti minimi necessari per l'iscrizione in ciascuna di esse nonché le forme di consultazione sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità nazionale anticorruzione.

4. L'iscrizione all'albo è consentita in ogni momento.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 2, comma 1 della L. 17 marzo 2026, n. 40.

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