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Articolo 117 Codice dei beni culturali e del paesaggio

(D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)

[Aggiornato al 10/10/2023]

Servizi per il pubblico

Dispositivo dell'art. 117 Codice dei beni culturali e del paesaggio

1. Negli istituti e nei luoghi della cultura indicati all'articolo 101 possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico.

2. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1:

  1. a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali;
  2. b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;
  3. c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;
  4. d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;
  5. e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro;
  6. f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;
  7. g) l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali.

3. I servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria. Qualora l'affidamento dei servizi integrati abbia ad oggetto una concessione di servizi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera vv), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'integrazione può essere realizzata anche indipendentemente dal rispettivo valore economico dei servizi considerati. È ammessa la stipulazione di contratti di appalto pubblico aventi ad oggetto uno o più servizi tra quelli di cui al comma 1 e uno o più tra i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria(1).

4. La gestione dei servizi medesimi è attuata nelle forme previste dall'articolo 115.

5. I canoni di concessione dei servizi sono incassati e ripartiti ai sensi dell'articolo 110.

Note

(1) Il comma 3 è stato modificato dall'art. 8 comma 7-bis lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76.

Massime relative all'art. 117 Codice dei beni culturali e del paesaggio

Cons. Stato n. 5773/2017

La valorizzazione dei siti culturali, attuata tramite l'erogazione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico (ex art. 117 D.Lgs. n. 42 del 2004, Codice dei beni culturali), detti anche servizi aggiuntivi, rappresenta lo scopo centrale del sistema tracciato dal vigente Codice, rispetto ai quali quelli di biglietteria e vigilanza assumono carattere meramente accessorio e strumentale (Parziale riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. II, n. 8009/2017).

Cass. civ. n. 12252/2009

Ai fini dell'ordinamento comunitario la linea di demarcazione tra appalti pubblici di servizi e concessioni di servizi è netta, poiché l'appalto pubblico di servizi, a differenza della concessione di servizi riguarda di regola servizi resi alla pubblica amministrazione e non al pubblico degli utenti, non comporta il trasferimento del diritto di gestione quale controprestazione, ed infine non determina, in ragione delle modalità di remunerazione, l'assunzione del rischio di gestione da parte dell'affidatario. Nel caso di «servizi aggiuntivi» da svolgersi presso luoghi di interesse culturale ed artistico, ex artt. 112 e 113 D.Lgs. n. 490/1999, l'amministrazione concedente non corrisponde alcun prezzo all'affidatario per l'erogazione ed anzi è l'affidatario che deve pagare all'amministrazione per il solo fatto di aver ottenuto la gestione dell'erogazione dei servizi in favore dei visitatori/utenti dell'istituto o del luogo di cultura, «un canone di concessione» (così definito anche dall'art. 117, c. 5, D.Lgs. n. 42/2004). Inoltre il concessionario generalmente eroga a pagamento i servizi nei confronti dei visitatori. I costi, quindi, sono accollati dal concessionario e riversati sugli utenti. L'unica controprestazione dell'amministrazione è il trasferimento al privato del diritto di gestire il servizio. La configurazione della fattispecie, in chiave comunitaria, come «concessione di servizio», non comporta automaticamente che sia risolto il diverso problema che trattasi di concessione di pubblico servizio, per quanto vi sia una certa tendenza ad assimilare i due concetti. Seguendo i criteri fissati dalla più recente dottrina in tema di requisiti del «servizio pubblico» deve ritenersi che gli stessi sussistano nella fattispecie dei «servizi aggiuntivi». Infatti sussiste: a) l'imputabilità e la titolarità del servizio in capo alla P.A., imposta all'Ente pubblico ex lege; b) la destinazione del servizio alla soddisfazione di esigenze della collettività; c) la predisposizione da parte della P.A. di un programma di gestione, vincolante anche per il privato incaricato di erogare il servizio, con obblighi di condotta e livelli di qualità, d) il mantenimento in capo alla P.A. di poteri di indirizzo, vigilanza ed intervento, perché il servizio venga assicurato dal gestore all'utenza nel rispetto del programma. Inoltre l'istituzione da parte della P.A. dei servizi aggiuntivi negli istituti e nei luoghi di cultura sono espressione dell'attività di «valorizzazione» dei beni culturali, ex artt. 111 e 112, D.Lgs. n. 42/2004.

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