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Articolo 282 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Esdebitazione di diritto

Dispositivo dell'art. 282 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere. Il decreto che dichiara l'esdebitazione del consumatore o del professionista è pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.

2. L'esdebitazione non opera nelle ipotesi previste dall'articolo 280 nonché nelle ipotesi in cui il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

3. Il provvedimento di cui al comma 1 o il provvedimento con cui il tribunale dichiara la sussistenza delle preclusioni di cui al comma 2 è comunicato al pubblico ministero, ai creditori e al debitore, i quali possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 124; il termine per proporre reclamo è di trenta giorni(1).

Note

(1) Tale disposizione è stata modificata dall'art. 31, comma 2, del D. Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

Spiegazione dell'art. 282 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma è volta ad agevolare l'accesso del debitore sovraindebitato al beneficio dell'esdebitazione. In caso di liquidazione controllata del sovraindebitato, si prevede infatti che l'effetto esdebitatorio si produca ex lege, al momento della chiusura della procedura oppure una volta decorsi tre anni dalla sua apertura.
Il ruolo del Tribunale è limitato ad una mera ricognizione di un effetto già prodottosi o che non si è potuto produrre in ragione della sussistenza di una delle cause ostative indicate all'art. 280 CCI (non è in ogni caso richiesta una specifica istanza da parte del debitore). Va notato, tuttavia, che parallelamente la norma prevede una preclusione ulteriore per il soggetto sovraindebitato che abbia contribuito a determinare o aggravare il proprio stato di crisi o di insolvenza, mediante condotte gravemente negligenti oppure dirette a frodare il ceto creditorio.

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