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Articolo 242 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Concordato nel caso di numerosi creditori

Dispositivo dell'art. 242 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il giudice delegato può autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di concordato, anziché con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.

Spiegazione dell'art. 242 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma, con riferimento alla proposta di concordato, prevede la possibilità di ricorrere ad un mezzo di pubblicità alternativo alla comunicazione diretta ai singoli creditori, laddove questi ultimi siano particolarmente numerosi. Il giudice delegato, dunque, può in tali casi autorizzare la pubblicazione integrale della proposta su uno o più quotidiani a tiratura locale o nazionale.

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