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Articolo 225 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente

Dispositivo dell'art. 225 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. I creditori ammessi a norma dell'articolo 208 concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito, salvo il diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo è dipeso da cause ad essi non imputabili.

Ratio Legis



Spiegazione dell'art. 225 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma stabilisce il principio di intangibilità delle ripartizioni dell'attivo nel corso della procedura, in quanto il creditore viene ammesso a partecipare solo ai riparti successivi alla sua insinuazione, per l'intero credito ma solo sull'attivo residuo al momento del riparto stesso.

Vi sono due eccezioni alla predetta regola:
  • i creditori assistiti da cause di prelazione;
  • i creditori tardivi per causa non imputabile.
In questi casi i creditori, sono ammessi a prelevare dall'attivo in precedenza non ripartito, pure le quote che sarebbero loro spettate nelle precedente ripartizioni, nei limiti delle disponibilità esistenti.

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