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Articolo 185 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Contratto di locazione di immobili

Dispositivo dell'art. 185 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del locatore non scioglie il contratto di locazione di immobili e il curatore subentra nel contratto.

2. Qualora, alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale, la residua durata del contratto sia superiore a quattro anni, il curatore, entro un anno dall'apertura della procedura, può, previa autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto corrispondendo al conduttore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che, nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale. Il recesso ha effetto decorsi quattro anni dall'apertura della procedura.

3. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del conduttore, il curatore può in qualunque tempo, previa autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale.

Spiegazione dell'art. 185 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La regola è data dal subentro del curatore nel contratto di locazione ancora pendente e produttivo di effetti.
Il curatore si ritrova nella posizione del locatore insolvente, legittimato a far valere i diritti economici derivanti dal contratto (pagamento dei canoni, rimborso delle spese condominiali ed oneri connessi), come anche ad esercitare la disdetta nei termini contrattuali e con il preavviso previsti.
In caso di mancato pagamento dei canoni da parte del conduttore, il curatore può tutelare l'interesse della massa con lo sfratto per morosità o, in caso di mancata liberazione del bene alla scadenza da parte del conduttore, attraverso la convalida per finita locazione.

Il comma 2° dispone che, qualora il rapporto di locazione duri, ancora, per un periodo superare a 4 anni, conteggiati dalla data di apertura del concorso, in considerazione del fatto che tale contratto costituisca un peso eccessivo per la procedura, costretta a «svendere» l'immobile pur di trovare un acquirente, il curatore può recedere dal contratto entro un anno dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale; gli effetti del recesso si producono a partire dalla scadenza del quadriennio.
In caso di recesso è dovuta alla controparte un equo indennizzo che, a differenza della normativa previgente, non gode del beneficio della prededuzione e dovrà essere tempestivamente insinuato allo stato passivo.
Qualora sia il conduttore ad entrare in liquidazione giudiziale, il curatore può in qualunque tempo recedere dal contratto corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, per la cui determinazione vale quanto già detto. Il legislatore vuole impedire che la curatela resti legata da un contratto che comporterebbe l'onere di pagare tutti i canoni successivi al fallimento in prededuzione, con un evidente svantaggio per la procedura.
Il recesso del curatore del conduttore produce effetto immediato, non dovendo egli attendere il periodo di preavviso eventualmente previsto contrattualmente.

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