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Articolo 181 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Contratto di borsa a termine

Dispositivo dell'art. 181 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il contratto di borsa a termine, se il termine scade dopo l'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di uno dei contraenti, si scioglie alla data dell'apertura della procedura.

2. La differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli alla data dell'apertura della procedura è versata al curatore, se il contraente il cui patrimonio è sottoposto a liquidazione giudiziale risulta in credito o è ammessa al passivo nel caso contrario.

Ratio Legis

La disposizione mira ad evitare il rischio dovuto all'alea della fluttuazione del valore di titoli ed altri strumenti finanziari nei casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga prima che l'intervallo temporale di efficacia non sia ancora spirato.

Spiegazione dell'art. 181 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma disciplina lo scioglimento automatico dei contratti di borsa a termine nel momento coincidente con la sentenza che dichiara aperta la procedura di liquidazione.
Dunque, il contratto di borsa a termine, se questo scade dopo la dichiarazione di apertura della l.g. di uno dei contraenti, si scioglie alla data della dichiarazione. La differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli alla data dell'apertura del concorso va al curatore, confluendo quindi nelle casse della procedura, se il liquidato risulta in credito; nel caso contrario, è ammessa al passivo della procedura stessa.

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