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Articolo 157 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Obbligazioni ed altri titoli di debito

Dispositivo dell'art. 157 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale, detratti i rimborsi già effettuati; se è previsto un premio da estrarre a sorte, il suo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio.

Spiegazione dell'art. 157 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma rappresenta un'applicazione del principio dell'anticipata scadenza dei crediti in caso di liquidazione giudiziale del patrimonio del debitore.
Le obbligazioni e gli altri titoli di debito concorrono nella liquidazione giudiziale in base al valore nominale, detratti i rimborsi già effettuati.
Se è previsto un premio da estrarre a sorte, il suo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio.

L'articolo assimila alla disciplina delle obbligazioni, con riguardo alla partecipazione al concorso liquidatorio, quella degli altri titoli di debito, compresi gli strumenti finanziari con riferimento ai quali i tempi e l'entità del rimborso del capitale sono condizionati dall'andamento economico della società.


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