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Articolo 142 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Beni del debitore

Dispositivo dell'art. 142 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale priva dalla sua data il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale.

2. Sono compresi nella liquidazione giudiziale anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.

3. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunziare ad acquisire i beni del debitore, compresi quelli che gli pervengono durante la procedura, qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi.

Ratio Legis

La norma si prefigge di attribuire, quale effetto della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, lo spossessamento del debitore circa l'amministrazione e la disponibilità dei beni esistenti.

Spiegazione dell'art. 142 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

L'articolo riporta, nel Codice della crisi, il vecchio art. 42 l.fall.

Intervenuta la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, di cui all'art. 49 c.c.i.i., il debitore è privato dell'amministrazione e della disponibilità dei beni esistenti. L'effetto è affiancato da quello che si registra nell'ipotesi di pignoramento all'interno del processo di espropriazione: la liquidazione giudiziale comporta, in effetti, l'avvio di un'esecuzione collettiva sui beni del debitore, al pari di un pignoramento generale con cui si assoggettasse ad espropriazione l'intero suo patrimonio.

Oggetto dello spossessamento sono i beni rientranti nel patrimonio del debitore, salvo quelli indiciati all'art. 146 c.c.i., qualora la loro liquidazione possa comportare un vantaggio per i creditori. Nei beni oggetto di spossessamento rientrano sia le res materiali che le res immateriali suscettibili di valutazione economica e, dunque, di liquidazione, ma anche le situazioni giuridiche soggettive attive dalle quali può derivare un'utilità economica per i creditori concorsuali.

Il comma 2 disciplina i limiti dell'apprensione all'attivo fallimentare dei beni pervenuti al debitore dopo la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
L'effetto di cristallizzazione riguarda il passivo, ossia l'insieme dei debiti dell'imprenditore il cui patrimonio sia sottoposto a liquidazione giudiziale, restando invece escluso l'attivo, che può essere costituito anche da beni che sopravvengono rispetto alla dichiarazione di apertura della procedura concorsuale.

Infine, la norma prevede un bilanciamento tra vantaggi e svantaggi derivanti dallo spossessamento dei beni del debitore: l'ultimo comma specifica, infatti, che il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni del debitore qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione si rivelino maggiori rispetto al presumibile valore di realizzo dei beni stessi.

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