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Articolo 56 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento

Dispositivo dell'art. 56 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. L'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria.

2. Il piano deve avere data certa e deve indicare:

  1. a) la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa;
  2. b) le principali cause della crisi;
  3. c) le strategie d'intervento e i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
  4. d) i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonché l'elenco dei creditori estranei, con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza;
  5. e) gli apporti di finanza nuova;
  6. f) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto;
  7. g) il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario.

3. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano.

4. Il piano, l'attestazione di cui al comma 3 e gli accordi conclusi con i creditori possono essere pubblicati nel registro delle imprese su richiesta del debitore.

5. Gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e devono avere data certa(1).

Note

(1) Tale disposizione è stata modificata dall'art. 8, comma 1, del D. Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

Spiegazione dell'art. 56 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma disciplina il c.d. piano attestato di risanamento. Non si tratta di una procedura concorsuale, bensì di uno strumento di natura stragiudiziale che consente al debitore di individuare gli interventi più opportuni per superare la crisi, evitando al contempo che gli atti compiuti in esecuzione del piano possano essere revocati in sede di liquidazione giudiziale.
Affinché il debitore possa godere di questo beneficio, tuttavia, è richiesto:
  1. che il piano contenga tutte le informazioni di cui al primo comma (situazione del debitore; cause della crisi; interventi programmati e tempistiche di attuazione del piano; ammontare debiti; rinegoziazione dei debiti e stato trattative; apporti di finanza nuova; sottostante piano industriale)
  2. un professionista indipendente (attestatore) certifichi la veridicità dei contenuti e, soprattutto, la fattibilità economica del piano, attestando che gli interventi programmati siano effettivamente funzionali al superamento della crisi.

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