Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Capo II - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Della capacitą di disporre per testamento

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
288 Nell'art. 133 del progetto definitivo era stabilito un termine quinquennale per l'impugnazione del testamento fondata sui vari casi d'incapacità testamentaria. Un rilievo stato fatti circa l'applicabilità di questo termine. Si è proposto distinguere tra i casi d'incapacità nascente da minore età e interdizione da un lato e il caso dell'incapacità nascerne da insania mentale dall'altro e di applicare il termine quinquennale per l'impugnativa del testamento solamente a quest'ultimo caso. Ma l'innovazione non è sembrata giustificata. Non v'è infatti motivo di adottare un criterio di maggior larghezza per i casi di età minore e d'interdizione. Chè anzi queste due cause d'incapacità, essendo fondate, a differenza dell'insania mentale, su fatti immediatamente e facilmente accertabili, consentono agli interessati un più pronto esercizio dell'impugnazione. Ho quindi tenuto fermo per tutti i casi di incapacità il termine quinquennale, il quale varrà ad evitare un prolungato stato d'incertezza nei trapassi ereditari. Ho inoltre migliorato, nel testo coordinato, la dizione dell'art. 591 del c.c., eliminando l'incertezza che sarebbe potuta sorgere qualora si fosse mantenuta la formulazione dell'art. 133 del progetto definitivo, circa la natura del termine ivi previsto: se cioè di decadenza o di prescrizione. Ho chiarito che si tratta di prescrizione. E da notare che l'articolo in esame non tratta delle incapacità derivanti da sentenza di condanna, le quali naturalmente restano regolate dalla legge penale.