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Articolo 1091 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Obblighi del concedente fino al luogo di consegna dell'acqua

Dispositivo dell'art. 1091 Codice Civile

Se il titolo non dispone diversamente, il concedente dell'acqua di una fonte o di un canale è tenuto verso gli utenti ad eseguire le opere ordinarie e straordinarie per la derivazione e condotta dell'acqua fino al punto in cui ne fa la consegna, a mantenere in buono stato gli edifici, a conservare l'alveo e le sponde della fonte o del canale, a praticare i consueti spurghi e a usare la dovuta diligenza, affinché la derivazione e la regolare condotta dell'acqua siano in tempi debiti effettuate [1030].

Ratio Legis

La disposizione prevede a carico del proprietario del fondo servente determinate obbligazioni propter rem, l'inadempimento delle quali implica la possibilità che gli interventi siano realizzati dal proprietario titolare della servitù e che i relativi costi siano sostenuti dal proprietario del fondo servente.

Spiegazione dell'art. 1091 Codice Civile

Limiti spaziali dell'onere di manutenzione da parte del concedente

L'ultima nota di commento all'articolo che precede ha già risolto l'apparente antinomia fra questo articolo e l' art. 1090 del c.c.. Dall'origine della derivazione dell'acqua fino al punto in cui ne fa la consegna agli utenti, il concedente, in mancanza di particolare convenzione, ha l'obbligo di eseguire le opere ordinarie e straordinarie per la derivazione e condotta dell'acqua, di mantenere in buono stato gli edifici ecc. Oltre il punto della consegna riprende l'obbligo degli utenti e torna ad essere applicato l' art. 1090 del c.c..

L'articolo in esame suona cosi come una eccezione in tema di servitù di acque al principio generale che quanto occorre all'esercizio della servitù deve essere fatto, nel proprio interesse ed a proprie spese, dal proprietario del fondo dominante: eccezione del resto prevista, come già rilevammo, dall'art. 1069, 2 comma (dove il principio generale è stabilito), in cui si fa espressa riserva di una diversa statuizione del titolo o della legge. L'art. 1091 esprime appunto un caso in cui la legge stabilisce diversamente. La norma pertanto e di carattere sicuramente eccezionale, e non occorre richiamare qui le conseguenze che tale carattere importa.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

516 Nella nuova sistemazione data alle norme del codice del 1865, l'art. 649 (art. 1091 del c.c.) segue immediatamente l'art. 642 (art. 1090 del c.c.). Potrebbe in ciò ravvisarsi un difetto di coordinamento tra le due norme, in quanto, mentre nell'una (art. 1090 del testo) si riconosce al proprietario del fondo servente il diritto di esigere, se il titolo non dispone altrimenti, che il cavo si mantenga convenientemente spurgato e le sponde siano in istato di buona riparazione a spese del proprietario del fondo dominante, nell'altra (art. 1091 del testo) si stabilisce che, se il titolo non dispone diversamente, il concedente dell'acqua di una fonte o di un canale è tenuto a fare le opere ordinarie e straordinarie per la derivazione e la condotta dell'acqua sino al punto in cui ne fa la consegna, nonché a conservare l'alveo e le sponde della fonte o del canale, a praticare i consueti spurghi e a usare la dovuta diligenza, affinché la derivazione e la condotta dell'acqua siano regolarmente effettuate. In realtà, nessuna antinomia esiste tra le due disposizioni, poiché gli obblighi di cui è menzione nell'art. 1091 non gravano sul concedente che fino al punto in cui egli fa la consegna dell'acqua; oltre questo punto gravano invece sull'utente e riprende impero la norma dell'art. 1090.

Massime relative all'art. 1091 Codice Civile

Cass. civ. n. 8048/2006

In tema di riparto di competenza tra giudice ordinario e tribunale regionale della acque pubbliche, devono ritenersi appartenenti alla competenza del giudice specializzato tutte le questioni che incidano, direttamente o indirettamente, sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque, segnatamente quelle di carattere tecnico relative alla distribuzione e all'uso delle acque pubbliche e al diritto di derivazione o utilizzazione dell'utenza nei confronti della P.A.. Non rientra, quindi, nella competenza del giudice specializzato la controversia nella quale, senza mettere in discussione gli interessi pubblici connessi al regime delle acque, il soggetto privato, proprietario di un fondo, contenda con il proprietario del fondo limitrofo, circa il suo diritto di attingimento d'acqua per scopi irrigui, dal pozzo insistente sul terreno dell'altro e sui danni subiti a seguito della disattivazione dell'impianto e delle attrezzature di presa d'acqua. (Regola competenza).

Cass. civ. n. 8313/1990

Il proprietario del fondo servente, il quale ometta di compiere le prestazioni accessorie necessarie per l'esercizio della servita da parte del titolare del fondo dominante, in violazione dell'obbligo impostogli dall'atto costitutivo o dalla legge, è responsabile non di un fatto illecito per inosservanza del generico obbligo del neminem laedere, bensì d'inadempimento della prestazione inerente al rapporto obbligatorio propter rem, meramente accessorio rispetto al contenuto della servita prediale: conseguentemente, l'azione di risarcimento del danno per la mancata esecuzione di tali prestazioni è soggetta alla prescrizione decennale e non a quella quinquennale prevista dall'art. 2947 c.c.

L'obbligo del proprietario del fondo servente di eseguire le opere necessarie per l'esercizio di una servita di presa o di derivazione di acqua, previsto dall'art. 1091 c.c., sussiste anche con riferimento alla servitù di utilizzazione della quota di acqua proveniente da una sorgente esistente nel fondo servente che è superflua per la sua coltivazione, in quanto anche con riferimento a tale tipo di servitù opera il fondamento logico della disposizione, che è quello di evitare l'ingerenza di terzi nel fondo servente.

Per la costituzione per usucapione della servitù di presa o di derivazione di acqua non è richiesto che il proprietario del fondo servente, a norma dell'art. 1091 c.c., abbia provveduto alla esecuzione delle opere necessarie all'esercizio della servitù durante il tempo necessario per l'usucapione, trattandosi di una obbligazione propter rem che sorge a carico del detto proprietario con la costituzione della servita, di cui forma un accessorio, prescindendo dalla sua costituzione in mora.

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