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Articolo 1090 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Manutenzione del canale

Dispositivo dell'art. 1090 Codice Civile

Nella servitù di presa o di condotta d'acqua, quando il titolo non dispone altrimenti, il proprietario del fondo servente può domandare che il canale sia mantenuto convenientemente spurgato e le sue sponde siano tenute in istato di buona manutenzione a spese del proprietario del fondo dominante.

Ratio Legis

Il proprietario del fondo dominante si deve occupare dello spurgo e della manutenzione del canale in cui scorrono le acque, pur non esercitando la servitù che fa capo allo stesso. Viceversa, il proprietario del fondo servente può obbligarlo a rispettare il contenuto della presente disposizione ai sensi dell'art. 2931 del c.c. (v. artt. 612 ss. c.p.c.).

Spiegazione dell'art. 1090 Codice Civile

Onere del proprietario del fondo dominante di manutenzione del canale derivatore

La disposizione non è, come potrebbe sembrare, una conseguenza del principio servitus in faciendo consistere nequit, per cui il contenuto in sé della servitù non può consistere in una prestazione attiva da parte del proprietario del fondo servente, diversa dal semplice pati o atteggiamento di tolleranza che egli ha l'obbligo di tenere di fronte all'intromissione del dominus servitutis nel suo fondo; ma è piuttosto una conseguenza del principio che le servitù devono essere esercitate nel modo (che vuole dire anche con quella diligenza ed accortezza) che sia per riuscire meno gravoso al fondo servente.

Questo dovere che fa carico al proprietario del fondo dominante, determina il diritto antitetico nel proprietario del fondo servente. La disposizione dell'art. 1090 è una espressione concreta di tale diritto: il proprietario del fondo servente può, se l'altro non vi provveda spontaneamente, costringere il dominus servitutis a mantenere convenientemente spurgato il canale destinato al deflusso delle acque e a tenerne le sponde in buono stato di manutenzione.

a) Presupposto di ciò non è peraltro la preesistenza di uno specifico dovere di cura del canale stesso e delle sue sponde, da parte del proprietario del fondo dominante, ma il danno che l'incuria potrebbe recare al fondo servente. Perciò la presenza e il pericolo del danno sarà pure il criterio alla stregua del quale si potrà valutare la fondatezza sostanziale dell'azione.

b) Ma la norma ha anche un limite di applicazione che deve essere tenuto presente: ed è che il dovere incombente al proprietario del fondo dominante concerne il canale e le sponde dal punto in cui gli è fatta la consegna dell'acqua da parte del concedente. Dall'origine dell'acqua fino al punto di consegna agli utenti, un dovere analogo incombe al concedente, e trova applicazione il susseguente art. 1091 del c.c..

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

516 Nella nuova sistemazione data alle norme del codice del 1865, l'art. 649 (art. 1091 del c.c.) segue immediatamente l'art. 642 (art. 1090 del c.c.). Potrebbe in ciò ravvisarsi un difetto di coordinamento tra le due norme, in quanto, mentre nell'una (art. 1090 del testo) si riconosce al proprietario del fondo servente il diritto di esigere, se il titolo non dispone altrimenti, che il cavo si mantenga convenientemente spurgato e le sponde siano in istato di buona riparazione a spese del proprietario del fondo dominante, nell'altra (art. 1091 del testo) si stabilisce che, se il titolo non dispone diversamente, il concedente dell'acqua di una fonte o di un canale è tenuto a fare le opere ordinarie e straordinarie per la derivazione e la condotta dell'acqua sino al punto in cui ne fa la consegna, nonché a conservare l'alveo e le sponde della fonte o del canale, a praticare i consueti spurghi e a usare la dovuta diligenza, affinché la derivazione e la condotta dell'acqua siano regolarmente effettuate. In realtà, nessuna antinomia esiste tra le due disposizioni, poiché gli obblighi di cui è menzione nell'art. 1091 non gravano sul concedente che fino al punto in cui egli fa la consegna dell'acqua; oltre questo punto gravano invece sull'utente e riprende impero la norma dell'art. 1090.

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