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Articolo 1030 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Prestazioni accessorie

Dispositivo dell'art. 1030 Codice Civile

Il proprietario del fondo servente non è tenuto a compiere alcun atto per rendere possibile l'esercizio della servitù da parte del titolare(1), salvo che la legge o il titolo disponga altrimenti [1070](2).

Note

(1) La servitù può avere come oggetto un "pati", la sopportazione, cioè, di una determinata attività del proprietario del fondo dominante, o in un non facere, consistente nell'astenersi dall'esercitare una specifica attività.
Il proprietario del fondo servente non deve essere costretto, pertanto, ad un comportamento attivo (servitus in faciendo consistere nequit).
Una prestazione di fare può soltanto avere ad oggetto un'obbligazione di carattere "esterno", ciò che caratterizza la servitù.
(2) Il proprietario del fondo servente può, ad esempio, essere tenuto in base al titolo ad occuparsi della manutenzione della strada deputata a servitù di passaggio.

Brocardi

Servitus in faciendo consistere nequit
Servitutum non ea natura est, ut aliquid faciat quis, sed ut aliquid patiatur, aut non faciat

Spiegazione dell'art. 1030 Codice Civile

Il principio « servitus in faciendo.... » ; le prestazioni accessorie

Il principio servitus in faciendo consistere nequit, la cui esistenza nel nostro diritto positivo è stata dai più ritenuta innegabile, pur sotto l'impero del vecchio codice, è consacrato nel l'art. 1030. Infatti, il principio in parola significa questo: contenuto primario e immediato della servitù non può essere il facere del proprietario del fondo servente. Orbene la norma in esame prende in considerazione le sole « prestazioni accessorie » (cosi il titolo della norma), più precisamente gli atti necessari per rendere possibile l'esercizio della servitù da parte del titolare. Tali prestazioni e tali atti in linea di massima sono ritenuti come non dovuti, come dovuti sono ammessi solo in base a norme giuridiche particolari, o in forza di convenzione, il che vuol dire che a fortiori è escluso che tali prestazioni costituiscano contenuto principale della servitù; per eccezione e in virtù di patto ad hoc, possono essere dovute solo prestazioni accessorie.


Forma e trascrizione del patto

Oltre che la legge, anche la volontà privata può porre a carico del proprietario del fondo servente gli atti necessari per l'esercizio della servitù: la volontà in tal senso può essere esplicita o implicita. Dev'essere, comunque, espressa nella forma richiesta per la stessa costituzione della servitù, e cioè atto scritto (art. 1350 del c.c.). Infatti, anche le prestazioni accessorie rientrano nel contenuto della servitù, in quanto diritto reale: la conseguenza è che ogni proprietario del fondo dominante vi ha diritto, ed ogni proprietario del fondo servente vi è tenuto.

Se la pattuizione relativa alle prestazioni accessorie non è espressa nell'atto scritto, essa può valere al più come fonte di obbligazione e di un corrispondente diritto di credito, con valore limitato alle parti ai loro eredi.

Da quanto precede risulta la necessità che la trascrizione comprenda anche la clausola relativa alle prestazioni accessorie.


Contenuto e spese

Le prestazioni accessorie possono avere qualunque contenuto: il facere può essere vario e consistere in ogni specie di attività, anche materiale. Può essere dovuta anche un'opera, o pattuirsi che ogni tanto si debba rinnovarla o restaurarla.

Le spese necessarie per porre in essere l'atto dovuto non possono ritenersi incombenti sul proprietario del fondo servente. Se, però, a suo carico è posta un'opera materiale, le spese necessarie si intendono incombenti a chi deve compiere l'opera: infatti, il suo onere sta tutto nelle relative spese. Naturalmente, pure qui è possibile una diversa volontà. si tratta perciò di una questione di interpretazione, da risolvere caso per caso.

In linea generale, preme osservare che in tanto le prestazioni pattuite possono rientrare nel contenuto della servitù e quindi assumere, con questa, carattere di realità, in quanto siano logicamente legate al contenuto primario della servitù. Infatti nella norma si parla di « prestazioni accessorie »: ora, l'accessorietà presuppone un rapporto di dipendenza, infatti nella legge si parla di « atto per rendere possibile l'esercizio della servitù », il che è significativo.

Non basta, quindi, un semplice legame accidentale e occasionale fra la servitù e la prestazione pattuita. Questa, ove non debba essere destinata a rendere possibile l'esercizio della servitù, assume una situazione giuridica a se, e può diventare oggetto di un semplice rapporto obbligatorio, per il principio servitus in faciendo consistere nequit.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

489 L'art. 1030 del c.c. riproduce, con le necessarie precisazioni, il principio servitus in faciendo consistere nequit. Se non può costituirsi come servitù un diritto che abbia per suo contenuto principale il tacere, può tuttavia l'obbligo di un tacere a carico del proprietario del fondo servente derivare dalla legge o dal titolo costitutivo della servitù come oggetto accessorio della servitù medesima. Non ho creduto opportuno tradurre in formula legislativa e inserire tra le disposizioni generali alcuni principi tradizionali in tema di servitù prediali, quali i principi dell'inalienabilità e indivisibilità delle servitù e della vicinanza dei fondi, sembrandomi che essi siano da desumere nella loro più precisa portata dalle diverse concrete statuizioni.

Massime relative all'art. 1030 Codice Civile

Cass. civ. n. 10046/2018

La clausola penale ha una causa distinta da quella del contratto cui afferisce, rispetto al quale assume una sua rilevanza contrattuale autonoma, anche se collegata e complementare, sicché, anche quando il contratto ha ad oggetto la costituzione di diritti reali, la sua efficacia si trasmette anche a vantaggio degli aventi causa della parte in favore della quale era stata originariamente approntata. (Nella specie la S.C. ha qualificato come clausola penale la prestazione accessoria di "facere" imposta al proprietario di un fondo gravato da una servitù, ritenendo che la stessa si trasferisca insieme alla servitù e si estingua se viene a cessare quest'ultima).

Cass. civ. n. 15101/2014

Ai sensi dell'art. 1030 cod. civ., non è configurabile una servitù prediale quando l'utilità a favore del fondo dominante, anche se fornita attraverso il fondo servente, sia legata ad un "facere" del proprietario di quest'ultimo, perché mancherebbe in tal caso il carattere dell'obiettività, come connotato duraturo e permanente, della soggezione di un fondo all'altro. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito, la quale aveva escluso la sussistenza del possesso di una servitù di passaggio, in quanto l'accesso al fondo dominante attraverso un cancello posto sul fondo preteso servente era risultato comunque subordinato a specifiche richieste di ingresso e conseguenti autorizzazioni operate di volta in volta).

Cass. civ. n. 14179/2011

In tema di servitù di passaggio, rientra nel diritto del proprietario del fondo servente l'esercizio della facoltà di apportare modifiche al proprio fondo e di apporvi un cancello per impedire l'accesso ai non aventi diritto, pur se dall'esercizio di tale diritto possano derivare disagi minimi e trascurabili al proprietario del fondo dominante in relazione alle pregresse modalità di transito. Ne consegue che, ove non dimostrato in concreto dal proprietario del fondo dominante al quale venga consegnata la chiave di apertura del cancello l'aggravamento o l'ostacolo all'esercizio della servitù, questi non può pretendere l'apposizione del meccanismo di apertura automatico con telecomando a distanza o di altro similare rimedio, peraltro in contrasto col principio "servitus in faciendo consistere nequit".

Cass. civ. n. 14622/2010

La servitù può comportare per il proprietario del fondo servente l'obbligo di un "facere", purché esso costituisca solo un'obbligazione accessoria che non esaurisce l'intero contenuto della servitù, in quanto volto solo a consentirne il completo esercizio. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto compatibile con il contenuto di una servitù di passaggio l'obbligo di tagliare i rami ovvero di potare gli alberi che ne ostacolavano l'esercizio).

Cass. civ. n. 7655/2004

Il diritto di proprietà può esser frazionato in senso orizzontale e quindi la proprietà del sottosuolo può appartenere ad un soggetto diverso dal proprietario del suolo e del fabbricato su esso insistente. In tal caso il rapporto tra i rispettivi proprietari non è di comunione perché il fondo sottostante deve sopportare il peso dell'edificio sovrastante e quindi il rapporto tra le due proprietà è di servita (servitus oneris ferendi). Pertanto, da un lato il proprietario del sottosuolo non deve, se sono necessarie opere di manutenzione o consolidamento per consentire l'esercizio di detta servita, sopportarne le spese, in applicazione dell'art. 1030 c.c., a meno che la legge o il titolo dispongano diversamente; dall'altro egli non può diminuire o rendere pia incomoda la servitù, in applicazione dell'art. 1067 c.c. (principio affermato in fattispecie in cui il giudice di merito, per le opere di manutenzione e consolidamento della volta di una grotta su cui sovrastavano degli edifici, aveva posto a carico del proprietario di questa le relative spese, a norma dell'art. 1125 c.c., ritenuta inapplicabile dalla Corte cass.).

Cass. civ. n. 8511/1998

Il giudice del merito non può escludere tout court la costituzione contrattuale di una servitù a carico di un fondo il cui proprietario ha assunto l'obbligo di destinazione a verde, ritenendo, perciò solo, la configurabilità di un obbligo di facere, di natura personale, perché, invece, la destinazione a verde, mutuata dagli strumenti urbanistici in contrapposizione a quella edificatoria, in sé non obbliga a fare alcunché, ma limita negativamente il diritto di proprietà, non consentendo un'utilizzazione diversa, mentre la pattuizione dell'obbligo del proprietario di manutenzione del fondo è propter rem e compatibile con la servitù, ai sensi dell'ultima parte dell'art. 1030 c.c., per conservare lo stato di fatto.

Cass. civ. n. 6683/1995

La servitù, ai sensi dell'art. 1030 c.c., può anche comportare, per il proprietario del fondo servente, l'obbligo di un facere, se così sia stabilito dal titolo o dalla legge, purché esso costituisca solo una obbligazione accessoria che non esaurisce l'intero contenuto della servitù, essendo volto solo a consentirne il concreto esercizio. (Nella specie, la Corte ha ritenuto compatibile con il contenuto della servitù di non collocare e mantenere nel fondo alberi che impedissero la visuale del panorama dal fondo vicino quello di rimuovere o potare gli alberi già esistenti che ostacolassero l'esercizio della veduta).

Cass. civ. n. 4011/1981

Ai sensi dell'art. 1030 c.c., solo il titolo o la legge possono imprimere all'attività personale del proprietario di un fondo la natura di elemento integrante di una servitù prediale, con conseguente applicabilità della tutela possessoria, in luogo dei rimedi previsti normalmente per l'inadempimento delle obbligazioni. Pertanto, ove sia proposta un'azione di reintegrazione a tutela del possesso di una servitù di presa e derivazione d'acqua, lamentando il mancato deflusso dell'acqua per il rifiuto, da parte dell'obbligato, delle attività a ciò necessarie (nella specie: di azionare la pompa elettrica e di aprire la saracinesca), è necessaria, ai fini dell'ammissibilità dell'azione esperita, l'accertamento dell'esistenza di un titolo legale o convenzionale idoneo a ricondurre la suindicata attività ad una fattispecie complessa, costituita da una servitù prediale con obligatio propter rem ad essa strumentalmente collegata.

Cass. civ. n. 3221/1981

Il regime delle prestazioni accessorie di una servitù (nella specie: opere di manutenzione) stabilito dal titolo riguarda un'obbligazione propter rem — ossia legata al rapporto con la cosa oggetto della servitù e, come tale, destinata a trasmettersi con il trasferimento di quella res — e, pertanto, non può essere modificato che da altro titolo scritto e trascritto, in mancanza del quale detta obbligazione segna, con lo stesso originario regolamento, il trasferimento del bene asservito.

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