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Articolo 1088 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Variazione del turno tra gli utenti

Dispositivo dell'art. 1088 Codice Civile

Gli utenti dei medesimi canali possono variare o permutare tra loro il turno, purché tale cambiamento non rechi danno agli altri.

Ratio Legis

La disposizione deroga al principio di cui all'art. 1076, ai sensi del quale l'esercizio di una servitù in un momento diverso da quello previsto dal titolo o dal possesso corrisponde al non uso della servitù, con la conseguenza della prescrizione della stessa (art. 1703 del c.c.).

Spiegazione dell'art. 1088 Codice Civile

Variazione del turno tra gli utenti

Il presupposto della possibilità del cambiamento del turno fra gli utenti di un medesimo canale è chiaro: che il cambiamento stesso non rechi danno agli altri.

La forma dell' atto che determina il cambiamento e che costituisce il titolo non è invece espressamente indicata, ma trattandosi di modificazione arrecata ad una servitù, essa non potrà avvenire che per atto pubblico o per scrittura privata sotto pena di nullità; e dovrà essere inoltre trascritta (art. 2643 del c.c.), salvo che non si tratti di un mutamento essenzialmente transitorio, di modo che non possa ritenersi modificata la servitù.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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