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Articolo 1028 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Nozione dell'utilità

Dispositivo dell'art. 1028 Codice Civile

L'utilità può consistere anche nella maggiore comodità o amenità del fondo dominante(1). Può del pari essere inerente alla destinazione industriale del fondo(2).

Note

(1) Il concetto di utilità ha due limiti significativi:
- deve implicare un bisogno durevole;
- deve evincersi in modo diretto ed oggettivo dalla sostanza e dalla finalità del fondo dominante.
(2) L'utilità della destinazione industriale del fondo non può riferirsi alla relativa attività in sé e per sé prescindendo dalla connessione dell'industria con uno specifico fondo.
In tal modo, è possibile distinguere tra servitù aziendali (inammissibili perchè l'utilità riguarda l'azienda e non il fondo), e le servitù industriali in senso stretto (ammissibili ove si riscontri lo stretto legame tra industria ed fondo).

Brocardi

Perpetua causa
Servitus altius non tollendi

Spiegazione dell'art. 1028 Codice Civile

Comodità e amenità

Già sotto l'impero del vecchio codice l'utilità richiesta per le servitù si riteneva potesse consistere nella maggiore convenienza o semplice comodità del fondo dominante. La soluzione era logica: se basta l'utilità e non si richiede la necessità, sufficiente è pure che la servitù importi una maggiore comodità del fondo. Del pari, si ammetteva che la servitù potesse portare solo amenità al fondo dominante: anche l’ amenità è utilità, tant’è vero che si risolve in un aumento del valore del fondo.

Nel nuovo codice, come si legge nell'art. 1028, si ammette espressamente che l'utilità possa consistere in una maggiore comodità o amenità del fondo dominante.

È superfluo avvertire che in ogni caso deve trattarsi di una utilità rivolta a vantaggio del fondo: quindi, anche la maggiore comodità dev'essere riferita all'uso del fondo come tale.


Servitù industriali

Questione discussa, sotto il codice del 1865, era se fossero ammissibili le c. d. servitù industriali, ossia quelle destinate ad avvantaggiare il fondo, considerato non nella sua consistenza o costituzione naturale, ma in quanto adibito per un'industria, cioè le servitù a vantaggio di stabilimenti industriali.

La questione è risolta expressis verbis nel nuovo codice. l'utilita può essere inerente alla destinazione industriale del « fondo ». La soluzione è giusta, del resto era prevalente sotto la vecchia legge. Felice è anche la formulazione della norma, da cui è facile trarre i limiti entro cui deve stare la disposizione: si parla, infatti, di destinazione industriale del fondo, s'intende, dominante: ciò vuol dire che l' industria dev'essere collegata al fondo dominante, e quest’ultimo deve avere come sua destinazione specifica quella di servire all’ industria, di modo che l'utilità tratta dal fondo servente si traduca in un incremento dell'utilizzazione del fondo dominante. Cosi, non può esservi servitù se si tratta di agevolare un’ attività, magari di natura industriale, ma personali, che non hanno un necessario raro con un determinato fondo.

Anche la servitù a scopo industriale può essere negativa, cioè comportare solo la facoltà di un divieto rispetto all'uso che il proprietario del fondo servente altrimenti farebbe della sua cosa. Cosi, ad esempio, a favore di uno stabilimento termale, impiantato in un fondo ricco di sorgenti di acque sulfuree o termali, si può acquistare una servitù a carico di un fondo vicino, perché in questo non si ricerchino sorgenti e non si apra uno stabilimento simile.

È necessario che il fondo dominante abbia destinazione industriale, altrimenti la servitù non può sorgere; né può configurarsi un rapporto obbligatorio: ciò accade, ad esempio, se un tale, avendo un negozio di stoffe, oppure esercitando una qualsiasi professione o arte, pattuisce col vicino di non tenere una identica bottega o studio.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

488 Sebbene non si tratti che di un'immagine, la quale raffigura l'aspetto economico del rapporto, più che di una definizione rispondente al rigore del tecnicismo giuridico, ho preferito, per indicare il contenuto del diritto di servitù, conservare nell'art. 1027 del c.c. la formula «peso imposto sopra un fondo» dell'art. 531 del codice del 1865, anziché sostituire l'espressione «limitazione del godimento di un fondo», proposta nel progetto dalla Commissione Reale (art. 182). In vero, la parola «peso» esprime con maggiore immediatezza il carattere reale della servitù e soprattutto pone in risalto il distacco delle vere e proprie servitù prediali dalle limitazioni della proprietà. Dall'espressione «per uso e l'utilità», adoperata dal codice del 1865, ho eliminato l'accenno all'uso, essendo il concetto dell'uso ricompreso in quello più ampio e generico dell'utilità. Questa, come chiarisce l'art. 1028 del c.c., che traduce in formula legislativa un principio non controverso, oltre che in un vantaggio strettamente economico, può consistere nella maggiore comodità o amenità del fondo dominante. Aggiunge lo stesso art. 1028 che l'utilità può anche essere inerente alla destinazione industriale del fondo. La possibilità di costituzione delle così dette servitù industriali ha però, quale suo presupposto, che l'industria sia collegata al fondo dominante; che, cioè, questo abbia per sua destinazione specifica di servire a una data industria, di guisa che la servitù si traduca in un incremento dell'utilizzazione del fondo. Sarebbe infatti alterato lo schema tradizionale delle servitù prediali se si consentisse di costituire una servitù a favore dì un'azienda industriale indipendentemente dal legame dell'industria con un determinato immobile. Nell'art. 1029 del c.c. si risolve la questione sulla necessità, o meno dell'attualità dell'utilitas per la costituzione di una servitù, ammettendosi che questa possa costituirsi per assicurare a un fondo un vantaggio futuro. Si ammette inoltre la costituzione di una servitù a favore o a carico di un edificio non ancora costruito o di un fondo da acquistare; ma in questi casi la costituzione non ha effetto se non dal giorno in cui l'edificio è costruito o il fondo è acquistato.

Massime relative all'art. 1028 Codice Civile

Cass. civ. n. 15928/2022

In tema di servitù industriali, il concetto di "utilitas", pur potendo ricomprendere qualsiasi vantaggio, anche non economico, che migliori l'utilizzazione del fondo dominante, deve risultare direttamente e oggettivamente dalla natura e dalla destinazione del fondo dominante, sicché, dovendo rispettare il carattere della predialità, non può riferirsi all'attività industriale in sé e per sé considerata, ma va pur sempre ricondotto al fondo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che lo slargo, nel quale i camion effettuavano più agevolmente le manovre per le operazioni di scarico delle bombole trasportate per conto del titolare della servitù, costituisse un mero valore aggiunto all'impresa, senza però apportare alcuna utilità alla destinazione industriale del fondo dominante ex art. 1028 c.c.).

Cass. civ. n. 524/2021

Allorchè il proprietario di un terreno decida di frazionarlo e venderlo a scopo edificatorio, le limitazioni a carico degli acquirenti circa la destinazione del bene contenute in una pattuizione dei contratti di compravendita, ove regolarmente trascritte, costituiscono una servitù prediale reciproca tra i fondi che vincolano all'osservanza anche i successivi aventi causa, pur se i rispettivi atti di acquisto non ne facciano menzione, avendo i proprietari originari dei terreni in tal modo costituito per accordo negoziale unanime un vincolo di natura reale sul bene. (La S.C. ha enunciato il menzionato principio in una fattispecie in cui, nell'atto di compravendita, da parte dell'unico originario proprietario, di alcuni terreni sui quali erano poi state edificate delle ville, era stato imposto, a carico degli iniziali acquirenti, il divieto di destinare l'immobile ad attività industriali o commerciali, intrattenimenti e banchetti in assenza delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande).

Cass. civ. n. 18465/2020

In tema di servitù prediali, il concetto di "utilitas" è talmente ampio da ricomprendere ogni elemento che, secondo la valutazione sociale, sia legato da un nesso di strumentalità con la destinazione del fondo dominante e si immedesimi obiettivamente nel godimento di questo, in modo tale che la servitù possa soddisfare ogni bisogno di tale fondo, assicurando ad esso una maggiore amenità, abitabilità, anche evitando rumori o impedendo costruzioni che abbiano una destinazione spiacevole o fastidiosa. conf a Cass. n. 4333 del 1979 (Rv. 400842 - 01) (Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 27/01/2015).

Cass. civ. n. 5737/2019

In materia di diritti reali di godimento, pur potendo il requisito della "utilitas" consistere, per la ricorrenza di una servitù prediale, in una destinazione del fondo servente a mera comodità od amenità di quello dominante ovvero a soddisfacimento di bisogni sporadici del medesimo, la presenza di una porta o di una porta-finestra non è inequivoca al fine di dimostrare l'esistenza di una servitù di passaggio, ben potendo essa adempiere anche alla diversa funzione di fornire aria e luce all'immobile. (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 01/08/2014).

Cass. civ. n. 23839/2012

In tema di servitù prediali, la nozione di "utilitas" del fondo dominante, di cui all'art. 1027 c.c., va commisurata alla limitazione del diritto di proprietà del fondo servente, quale esso risulta dal titolo, non coincidendo con qualsiasi vantaggio, anche di fatto, che possa trarne il titolare, ma solo con quello corrispondente al contenuto del peso imposto. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva dichiarato estinto il passaggio coattivo per cessata interclusione, avendo riguardo alla sola utilità consistente nel transito sul fondo servente, nel quale si risolveva il contratto costitutivo del diritto di servitù).

Cass. civ. n. 16427/2012

Non è configurabile quale servitù per utilità inerente alla destinazione industriale del fondo dominante, riconosciuta dall'art. 1028 c.c., ma quale servitù aziendale, non ammessa nell'ordinamento vigente, la servitù di passaggio costituita in favore di un fondo adibito ad industria termale al fine di consentire alla clientela di questa di raggiungere il mare, trattandosi di utilità inerente non all'industria, quanto all'azienda che insiste sul fondo, in funzione dell'offerta di maggiori servizi, consistenti, nella specie, nel servizio di balneazione marittima.

Cass. civ. n. 8137/2004

Il parcheggio di autovetture su di un'area può costituire legittima manifestazione di un possesso a titolo di proprietà del suolo, ma non anche estrinsecazione di un potere di fatto riconducibile al contenuto di un diritto di servitù, diritto caratterizzato dalla cosiddetta realitas intesa come inerenza al fondo dominante dell'utilità così come al fondo servente del peso, mentre la mera commoditas di parcheggiare l'auto per specifiche persone che accedano al fondo (anche numericamente limitate) non può in alcun modo integrare gli estremi della utilità inerente al fondo stesso, risolvendosi, viceversa, in un vantaggio affatto personale dei proprietari.

Cass. civ. n. 14693/2002

In materia di diritti reali di godimento, pur potendo il requisito della utilitas consistere, al fine della ricorrenza di una servitù prediale, in una destinazione del fondo servente a mera comodità od amenità del fondo dominante ovvero a soddisfacimento di bisogni sporadici del medesimo, la presenza di una porta o di una porta-finestra non è inequivoca al fine di dimostrare una servitù di passaggio, ben potendo essa adempiere anche alla diversa funzione di fornire aria e luce all'immobile.
La costituzione di una servitù prediale per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art. 1062 c.c. postula che le opere permanenti destinate al suo esercizio predisposte dall'unico proprietario preesistano al momento in cui il fondo viene diviso fra più proprietari. Deve escludersi pertanto l'anzidetta costituzione quando risulti che le opere assuntivamente destinate all'esercizio quando risulti che le opere assuntivamente destinate all'esercizio della servitù siano state realizzate dopo che il fondo, inizialmente unico, è stato diviso tra più proprietari.

Cass. civ. n. 8151/2001

In tema di servitù altius non tollendi, il contenuto del diritto si concreta nel dovere del proprietario del fondo servente di astenersi da qualunque attività edificatoria che muti l'altezza del proprio edificio, quale che sia in concreto l'entità della compressione o riduzione del vantaggio al fondo della detta attività. In tema di servitù, infatti, il concetto di utilitas può comprendere ogni vantaggio, anche di natura non economica, come quello di assicurare semplicemente una maggiore amenità e, pertanto, va tutelata da ogni forma di compressione o ingerenza da parte di chiunque, con il solo limite del divieto di atti emulativi e salva l'eventuale rilevanza dell'entità del pregiudizio al solo fine della quantificazione del risarcimento del danno ove richiesto.

Cass. civ. n. 853/1999

Sussiste l'utilità del fondo intercluso per la costituzione coattiva di una servitù di passaggio su quello posto tra due vie pubbliche, se non vi è prova della destinazione di questo ad uso pubblico, ossia del passaggio ab immemorabile su di esso da parte della generalità dei cittadini, ovvero della formale manifestazione di volontà della P.A. competente.

Cass. civ. n. 10370/1997

Il concetto di utilitas, intesa come elemento costitutivo di una servitù prediale, non può avere riferimento ad elementi soggettivi ed estrinseci relativi all'attività personale svolta dal proprietario del fondo dominante, ma va correttamente ricondotto al solo fondamento obiettivo e «reale» dell'utilità stessa, sia dal lato attivo che da quello passivo, dovendo essa costituire un vantaggio diretto del fondo dominante come mezzo per la migliore utilizzazione di questo. (Nella specie, la S.C., enunciando il principio di diritto di cui in massima, ha confermato la sentenza del giudice di merito con la quale era stata esclusa la natura di servitù in relazione ad un passaggio sul fondo che si pretendeva servente esercitato da parte del proprietario del fondo finitimo al fine esclusivo di attingere acqua presso una fonte sita in altra località, di proprietà di terzi, e priva di qualsivoglia capacità irrigua o di destinazione all'approvvigionamento idrico del fondo predetto).

Cass. civ. n. 8245/1997

Il diritto di mantenere i rami di un albero protesi sul fondo altrui (art. 896 c.c.) può costituire oggetto di servitù — potendo questa consistere, ad eccezione di quella coattiva (art. 1032 c.c.), in qualsiasi comodità, o anche mera amenità, del fondo dominante (art. 1028 c.c.) — che può esser acquistata per destinazione del padre di famiglia — pur nella vigenza del codice civile abrogato, essendo i rami visibili e permanenti — mentre non è usucapibile, potendo il proprietario del fondo costringere in qualunque tempo il vicino a tagliarli.

Cass. civ. n. 11064/1994

Il passaggio della generalità dei fornitori e dei clienti, attuali o potenziali, su di una strada di accesso ad un immobile destinato ad attività commerciale costituisce utilità inerente all'immobile nella sua funzione e non all'azienda che in esso opera, e può formare oggetto di una servitù industriale, nell'ampia eccezione di attività umana diversa dalla coltivazione ed utilizzazione diretta del fondo, fatta propria dall'art. 1028 c.c.; pertanto la chiusura degli accessi a tale strada mediante installazione di cancelli automatici, con contestuale consegna ai proprietari dell'immobile del congegno elettronico di apertura, costituisce una diminuzione apprezzabile della utilitas del fondo dominante e legittima il ripristino della situazione anteriore alla chiusura.

La destinazione industriale del fondo alla quale, ai sensi dell'art. 1028 c.c., può inerire l'utilità costituente, in corrispondenza di un peso imposto ad altro fondo di diverso proprietario, il contenuto di una servitù industriale, ha riferimento all'industria non quale attività di trasformazione di materie prime o di energia ma quale attività umana diversa dalla coltivazione ed utilizzazione diretta del fondo, sicché essa può ricorrere anche nel caso di destinazione del fondo ad attività commerciale, artigianale, artistica o professionale, restando peraltro escluso, nella determinazione dell'utilità inerente alla servitù, ogni riferimento ad elementi soggettivi ed estrinseci relativi all'attività personale del proprietario del fondo dominante e dovendo aversi riguardo unicamente al fondamento obiettivo e reale dell'utilità stessa.

Cass. civ. n. 4036/1994

L'utilitas di una servitù di passaggio sussiste anche quando il passaggio sia non del tutto agevole ed il fondo dominante disponga anche di altri e più comodi accessi.

Cass. civ. n. 3419/1993

Per la ricorrenza della servitù a carico di un fondo di proprietà comune e a vantaggio di altro fondo di proprietà esclusiva di uno dei comproprietari del primo, è necessario che l'utilità tratta dalle nuove opere sia diversa da quella normalmente derivante dalla destinazione impressa al fondo comune fruita da tutti i comproprietari, con la conseguenza che nel caso in cui l'utilità stessa derivi unicamente dalla natura e dalla pregressa destinazione del fondo in comproprietà non è configurabile una servitù a carico di tale bene, restando disciplinata la misura dell'uso e del godimento di ciascun partecipante alla comunione dal concorrente uso e dal godimento degli altri comproprietari ed è, quindi, regolata dal titolo, nei limiti previsti dalle norme sulla comunione di cui all'art. 1102 c.c. (Nella specie, in applicazione del surriportato principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito con cui si è ritenuto che rientrasse nell'uso della cosa comune e non costituisse servitù, l'apertura da parte di uno dei comproprietari di un varco munito di porta basculante sul cortile comune, essendo rimasta inalterata l'originale destinazione del bene di consentire il passaggio, non limitato alle persone, dei vari proprietari frontisti).

Cass. civ. n. 3852/1977

Perché possa ritenersi costituita una servitù, la cui utilità inerisca alla destinazione industriale del fondo dominante, occorre che l'utilità stessa attenga ad un'attività industriale (o anche commerciale) che si svolga necessariamente e non soltanto occasionalmente, attraverso l'uso del fondo (predialità), e pertanto non possono essere riconosciuti i caratteri della servitù nel patto di non concorrenza stipulato tra proprietari di due fondi contigui, in relazione ad attività commerciali che avrebbero potuto essere svolte anche in fondi diversi.

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relative all'articolo 1028 Codice Civile

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Gianfranco C. chiede
giovedì 19/03/2020 - Campania
“Trattasi di due fabbricati attigui di antica costruzione, in muratura di tufo. Uno di quattro piani l'altro di sei/sette piani. Sulla strada sono contraddistinti dai civici n.27, il più basso, e dal civico 32, il più alto. Ciascun edificio è quindi dotato di proprio ingresso, scala ed ascensore. Accade che agli ultimi due piani del fabbricato più alto, il civico 32, si acceda attraverso una scala interna attraverso una apertura nella muratura portante, posta tra il secondo ed il terzo piano del fabbricato più basso, il civico 27.
Detto passaggio, divenuto negli anni esclusivo, non è regolato da alcuna scrittura e/o convenzione ed è stato sin qui tollerato. Interpellato sul punto l'amministratore del civico 32 non ha saputo/voluto fornire indicazioni circa l'esistenza di un titolo, fatto sta che i suoi condomini godono dei servizi di scale, portone, luce ecc.... senza corrispondere alcunché. Ho svolto indagini ma non risulta trascritta la servitù di passaggio. Avevo letto ma non lo ritrovo più di un divieto per motivi (forse) di ordine pubblico, scaturente dal Regio decreto 773 del 18/6/1931, di mettere in comunicazione fabbricati diversi, dovrebbe esserci anche giurisprudenza di merito al riguardo.
Grazie”
Consulenza legale i 25/03/2020
Da una prima analisi del quesito si potrebbe anche sostenere che i proprietari del condominio al civico 32 hanno usucapito un diritto di passaggio attraverso il muro che permette di accedere all’ interno del civico 27. L’esercizio continuato, pacifico ed ininterrotto del diritto di servitù per la durata di almeno 20 anni ai sensi dell’art.1061 del c.c. permette l’acquisto del diritto di servitù per usucapione, se tale servitù può considerarsi non apparente. Come è noto, il 2° della norma citata ci dice che sono apparenti le servitù per il cui esercizio è necessaria la sussistenza di opere visibili e permanenti: nel caso specifico, si può certamente dire che il foro nel muro costituisce un’opera visibile e permanente necessaria all’esercizio del diritto di passaggio.

A tale conclusione si giungerebbe, però, solo se ci si fermasse ad una lettura superficiale delle problematiche che il quesito ci pone.

Al di là delle modalità di acquisto del diritto di passaggio, il combinato disposto degli artt. 1027 e 1028 del c.c. ci dice che il requisito fondamentale del diritto servitù è che esso deve costituire una utilità per il fondo dominante, che può consistere anche nella semplice comodità o amenità. Nella ricostruzione legislativa, la utilità è ciò che giustifica il diritto di servitù e la limitazione che esso porta al godimento del fondo servente.

La giurisprudenza assolutamente unanime, si può dire da sempre, ritiene però che il requisito della utilità e della maggiore comodità del fondo dominante e il corrispondente peso del fondo servente, attenendo al rapporto che il diritto di servitù crea tra i due beni, sono requisiti che devono essere valutati in relazione ai fondi coinvolti nel rapporto di servitù, e non tenendo conto delle soggettive esigenze e comodità dei loro proprietari.

Sotto questo aspetto è abbastanza chiarificatrice da ultimo Cass. Civ., Sez.II, n.7561 del 18.03.2019: "Per l'esistenza di una servitù non rileva la natura del vantaggio previsto dal titolo ma il fatto che esso sia concepito come qualitas fundi in virtù del rapporto, istituito convenzionalmente, di strumentalità e di servizio tra gli immobili, in modo che l'incremento di utilizzazione che ne consegue deve poter essere fruito da chiunque sia proprietario del fondo dominante, non essendo imprescindibilmente legato ad una attività personale del singolo beneficiario. Entro tali limiti, qualunque utilità che non sia di natura puramente soggettiva e che si concretizzi in un vantaggio per il fondo dominante, in relazione alle caratteristiche e alla destinazione del diritto, può assumere carattere di realità”.

Dello stesso tenore Cass.Civ., Sez. II, n.5603 del 23.03.2019: "Le convenzioni costitutive di servitù "personali" o "irregolari", aventi come contenuto limitazioni della proprietà del fondo altrui a beneficio di un determinato soggetto e non di un diverso fondo, sono disconosciute dal codice vigente, come da quello abrogato del 1865, essendo dirette a realizzare un interesse non meritevole di tutela perché concretizzantesi in una mera comodità, del tutto personale, di coloro che accedono al preteso fondo servente, ma non in un'utilità oggettiva, pur se indiretta, del fondo dominante" (nella specie, la S.C. ha considerato servitù "irregolare" l'attraversamento veicolare del fondo servente per consentire il posteggio di veicoli sul fondo dominante, integrando questo gli estremi di una mera comodità a vantaggio di persone specifiche).

Ora, sulla base di quanto riferito nel quesito, il diritto di passaggio non sembra avere una qualche ragion d’essere, proprio perché non apporta alcuna effettiva utilità alle unità immobiliari in proprietà esclusiva ricomprese nel condominio al civico 32, anche perché l’edificio gode di una sua scala, di un suo ascensore e di un suo ingresso che consente l’accesso alla pubblica via. Il passaggio da uno stabile ad un altro è funzionale solo agli interessi personali dei condomini di cui al civico 32, che trovano più conveniente passare attraverso il civico 27 per utilizzare meno i servizi del loro condominio.

Altro aspetto, su cui sicuramente è opportuno riflettere, è capire se il passaggio, che attraversa un muro portante, possa costituire un pericolo per la staticità dell’edificio: in questo senso, far periziare la parte interessata potrebbe essere opportuno. Se a seguito della attività peritale dovesse emergere che l’opera pregiudica la stabilità dell’edificio, ovviamente ciascun proprietario, oltre che l’amministratore del condominio al civico 27, avrebbe titolo per adire il giudice e attraverso un provvedimento cautelare di urgenza chiedere la rimessa in pristino del muro portante.

Ora chiarito quali sono le maggiori contestazioni che possono muoversi per ottenere l’eliminazione del passaggio, è opportuno affrontare la seconda tematica posta dal quesito: è possibile pretendere che i condomini di cui al civico 32 partecipino alle spese condominiali del civico 27?

Ad avviso di chi scrive l’utilizzo del passaggio dal civico 32 al civico 27 ha portato ad un ingiusto arricchimento da parte di quei condomini che hanno usufruito di servizi condominiali di cui non erano comproprietari e, pertanto, non erano obbligati a sopportarne le spese di manutenzione vuoi di natura ordinaria o straordinaria. Il comma 1° dell’art. 2041 del c.c. dispone che: "Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale".
La norma in commento richiede, innanzitutto, che l’arricchimento non sia sorretto da alcuna giustificazione causale: sotto questo aspetto il passare da uno stabile all’altro attraverso un passaggio che non pare avere legittimazione alcuna da parte dell’ordinamento, non può di certo costituire una valida giustificazione per l’arricchimento di cui hanno goduto i condomini del civico 32.
L’ingiusto arricchimento per la parte che se ne avvantaggia deve poi portare, come naturale conseguenza, ad un depauperamento patrimoniale per chi tale arricchimento lo subisce. Nel caso descritto, si può tranquillamente sostenere che l’arricchimento ingiusto di cui hanno goduto i condomini del civico 32 è rappresentato dalla mancata corresponsione degli oneri condominiali per i servizi presenti nello stabile attiguo; in conseguenza, i condomini del civico 27 hanno subito una diminuzione patrimoniale, in quanto se anche i proprietari di cui al civico 32 avessero concorso al pagamento degli oneri condominiali, le loro rate mensili sarebbero state sicuramente di un importo minore.

E’ chiaro che per quantificare l’ingiusto arricchimento, e il conseguente depauperamento patrimoniale subito, occorre che vengano predisposte delle tabelle millesimali “ipotetiche” in cui si vadano a rideterminare i millesimi dei due condomini come essi costituissero un unico complesso; ovviamente, per capire la fattibilità di una tale operazione, si dovrà interpellare un tecnico esperto nella redazione di tali tabelle. Fatto ciò si dovrà applicare le nuove tabelle a tutte le spese sostenute dal civico 27 negli anni precedenti. L’azione ex art. 2041del c.c. è soggetta alla prescrizione decennale ordinaria di cui all’art. 2946del c.c., e pertanto si potrà effettuare tale operazione a ritroso solo per le ultime dieci annualità di bilancio. Dopo aver determinato l’ammontare dell’arricchimento e del conseguente impoverimento, si potrà determinare l’indennità da chiedere alla controparte, che è pari alla minor somma tra l’impoverimento subito e l’arricchimento goduto.