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Articolo 1003 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Mancanza o insufficienza della garanzia

Dispositivo dell'art. 1003 Codice Civile

Se l'usufruttuario non presta la garanzia a cui è tenuto, si osservano le disposizioni seguenti:

  1. gli immobili sono locati o messi sotto amministrazione(1), salva la facoltà dell'usufruttuario di farsi assegnare per propria abitazione una casa compresa nell'usufrutto(2). L'amministrazione è affidata, con il consenso dell'usufruttuario, al proprietario o altrimenti a un terzo scelto di comune accordo tra proprietario e usufruttuario o, in mancanza di tale accordo, nominato dall'autorità giudiziaria [159];
  2. il danaro è collocato a interesse [1000 comma 2](3);
  3. i titoli al portatore si convertono in nominativi a favore del proprietario con il vincolo dell'usufrutto, ovvero si depositano presso una terza persona, scelta dalle parti, o presso un istituto di credito, la cui designazione, in caso di dissenso, è fatta dall'autorità giudiziaria;
  4. le derrate sono vendute e il loro prezzo è parimenti collocato a interesse [1000 comma 2].

In questi casi appartengono all'usufruttuario gli interessi dei capitali, le rendite, le pigioni e i fitti.

Se si tratta di mobili i quali si deteriorano con l'uso [996], il proprietario può chiedere che siano venduti e ne sia impiegato il prezzo come quello delle derrate. L'usufruttuario può nondimeno domandare che gli siano lasciati i mobili necessari per il proprio uso.

Note

(1) La scelta è effettuata dall'usufruttuario, anche se, nel caso egli prediliga la locazione, il proprietario può rifiutare un conduttore che non sembri persona adatta a lasciare il fondo in buone condizioni idonei o ad eseguire le riparazioni cui l'usufruttuario ha diritto.
(2) Tale facoltà non è condizionata al fatto che l'usufruttuario versi in stato di bisogno o sia privo di altra abitazione.
L'applicazione di tale disposizione non dipende in alcun modo dall'eventuale stato di bisogno in cui si trovi l'usufruttuario o dal suo essere senza una diversa abitazione.
(3) Il nudo proprietario può opporsi alla decisione di investire denaro in società per azioni o in altre imprese speculative, dal momento che ciò comporterebbe il venire in essere di frutti diversi dagli unici - gli interessi - previsti dalla legge.

Ratio Legis

In caso di mancata prestazione della garanzia, è necessario tener conto sia dell'interesse del proprietario a conservare la cosa sia di quello dell'usufruttuario finalizzato al godimento della stessa.

Spiegazione dell'art. 1003 Codice Civile

Le conseguenze della mancata prestazione della cauzione

Le conseguenze che si ricollegano alla mancata prestazione della garanzia da parte dell'usufruttuario o alla prestazione di una garanzia non idonea o non sufficiente hanno la funzione di assicurare al proprietario un surrogato della garanzia e quindi di attuare una energica tutela preventiva del diritto del proprietario. Il diritto dell'usufruttuario resta integro nella sua manifestazione essenziale che è quella dell'appropriazione dei frutti della cosa, ma viene alterato il modo del godimento rispetto a quello normale. L'alterazione è più o meno grave secondo la natura dei beni sui quali l' usufrutto è costituito. A tal proposito l'art. 1003, riproducendo la disposizione degli articoli 498 e 499 del vecchio codice, e allontanandosi dalla formula sintetica che era stata accolta nel Progetto della Commissione Reale (art. 143 che affidava l'amministrazione dei beni al proprietario o a un terzo nominato dal Pretore), fa una casistica che si può brevemente esaminare.

Quanto agli immobili che l'usufruttuario potrebbe far deperire trascurandone la coltivazione o la manutenzione, è sottratta all'usufruttuario la possibilità del godimento diretto ma gli è riconosciuta quella del godimento indiretto. Essi devono essere dati in locazione oppure posti sotto amministrazione. La scelta fra queste due forme di impiego della cosa spetta all'usufruttuario: se egli preferisce che gli immobili siano affittati, la scelta della persona del conduttore e la determinazione delle condizioni contrattuali devono essere approvate anche dal proprietario. E se l'accordo non si raggiunge, si dovrà necessariamente ricorrere all'altra alternativa di affidare a un terzo l'amministrazione.

Come la locazione degli immobili può essere fatta allo stesso proprietario, così a lui può essere affidata l'amministrazione, sempre che vi sia il consenso dell' usufruttuario. Se le parti non raggiungono l'accordo sulla scelta dell'amministratore, questi sarà nominato dall'autorità giudiziaria: l'usufruttuario diverrà creditore dei fitti verso il conduttore ovvero creditore dei frutti verso l'amministratore. La legge però consente che l'usufruttuario si faccia assegnare, per uso di abitazione, tra gli immobili in usufrutto una casa che egli però dovrà godere direttamente, cioè solo per i bisogni suoi e della propria famiglia, e non potrà quindi affittare ne cedere in godimento.

Un mutamento radicale nella posizione dell'usufruttuario si ha relativamente al denaro e alle derrate che sono comprese nell'usufrutto. Secondo le regole generali l'usufruttuario dovrebbe acquistare la proprietà di tali cose con l'obbligo di restituire il tantundem. Invece, se la cauzione non è prestata, questo effetto non si verifica e l'usufruttuario può solo chiedere che il denaro venga investito in modo fruttifero e che le derrate siano vendute e il loro prezzo parimenti investito. Il proprietario conserva così la proprietà del denaro e l'usufruttuario ha solo il diritto agli interessi. Anche per questa ipotesi, se non si raggiunge l'accordo tra proprietario e usufruttuario sul modo di investimento del denaro, provvederà l'autorità giudiziaria.

Se nell'usufrutto sono compresi titoli al portatore, questi, a scelta dell'usufruttuario, devono essere convertiti in titoli nominativi con l'annotazione dell'usufrutto sul titolo e sul registro dell'emittente oppure devono essere depositati presso un terzo scelto di accordo dalle parti o presso un istituto di credito che, in caso di dissenso, sarà designato dall'autorità giudiziaria. Per i mobili che si deteriorano con l'uso, secondo la nozione data a proposito dall'art. 996, la legge concede al proprietario un'alternativa: o di chiedere la vendita e provvedere all'investimento fruttifero del denaro ricavato o di rilasciare il possesso all'usufruttuario. L'alternativa non può essere che questa, perché sarebbe stranissimo che il proprietario possa ritenere per se il possesso. Se infatti questa possibilità ci fosse, non si saprebbe che interesse potrebbe avere il proprietario a chiedere la vendita dei beni. Nel caso in cui il proprietario chieda la vendita, l'usufruttuario può chiedere che gli siano rilasciati i beni che sono necessari al proprio uso, s'intende con l'obbligo di restituzione alla fine dell'usufrutto secondo la regola dell'art. 996. Se infine si tratta di mobili non deteriorabili, si deve ritenere, nel silenzio della legge, che di essi il proprietario sia autorizzato a ritenere il possesso.

Le spese occorrenti per la vendita, per l'investimento delle somme, per la conversione dei titoli sono naturalmente a carico dell'usufruttuario perché si tratta di spese necessarie a procurargli ii modo di godimento consentito dalla legge.

Si deve infine rilevare che l'usufruttuario può in qualunque momento far cessare gli effetti dell'art. 1003 e ottenere la libera disponibilità e il godimento diretto dei beni, prestando la garanzia.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

481 L'art. 1002 del c.c. e l'art. 1003 del c.c., relativi all'inventario o alla prestazione della garanzia, riproducono sostanzialmente gli artt. 496-499 del codice del 1865. Peraltro, ammessa la cedibilità del diritto di usufrutto, ho ritenuto opportuno, allo scopo di eliminare eventuali dubbi, aggiungere alla disposizione che dispensa dalla garanzia il venditore e il donante con riserva di usufrutto quella che impone invece l'obbligo della garanzia al cessionario, quando il venditore o il donante con riserva di usufrutto cede tale diritto (art. 1002, terzo comma). Ho poi regolato (art. 1003) l'amministrazione degli immobili, nel caso in cui non sia prestata la garanzia, stabilendo che amministratore sia il proprietario, se l'usufruttuario lo consente, o un terzo scelto dalle parti o nominato dall'autorità giudiziaria. E, sempre in tema dei provvedimenti da adottare qualora l'usufruttuario non presti la garanzia, ho disposto che i titoli al portatore, ove non si convertano in nominativi con annotazione dell'usufrutto, siano depositati presso un terzo, scelto dalle parti stesse o dall'autorità giudiziaria.

Massime relative all'art. 1003 Codice Civile

Cass. civ. n. 3727/1968

Il procedimento previsto nell'art. 59 disp. att. cod.civ., pur essendo regolato da una norma contenuta tra le disposizioni per l'attuazione del libro terzo del codice civile, non riguarda tutti i casi di nomina di amministratore previsti nel predetto libro, ma si riferisce unicamente alla particolare ipotesi disciplinata dall'art. 1003 cod. civ. pertanto, il provvedimento di nomina dell'amministratore di un condominio non deve essere notificato, appunto perché non č reclamabile al presidente della corte di appello, ai sensi dell'ultimo comma del citato art.59.

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