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Articolo 1000 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Riscossione di capitali

Dispositivo dell'art. 1000 Codice Civile

Per la riscossione di somme che rappresentano un capitale gravato d'usufrutto(1) [1998], è necessario il concorso del titolare del credito e dell'usufruttuario. Il pagamento fatto a uno solo di essi non è opponibile all'altro, salve in ogni caso le norme relative alla cessione dei crediti(2).

Il capitale riscosso dev'essere investito in modo fruttifero e su di esso si trasferisce l'usufrutto. Se le parti non sono d'accordo sul modo d'investimento, provvede l'autorità giudiziaria.

Note

(1) Oggetto del diritto è il bene-capitale: dei frutti l'usufruttuario diventa, infatti, proprietario senza alcun obbligo di restituzione.
(2) Il richiamo alle disposizioni in materia di cessione del credito (v. 1260), delle quali l'usufrutto di credito fa parte, comporta la necessità di notifica al debitore per eliminare ogni possibilità di quest'ultimo di ritenere possibile il mantenimento della titolarità del credito in capo al cedente ed evitare che egli adempia la sua obbligazione nei confronti dello stesso con effetti liberatori.

Spiegazione dell'art. 1000 Codice Civile

Il profilo regolato nel codice

Il codice del 1865 non aveva alcuna norma relativa all'usufrutto dei diritti in generale e dei crediti in particolare, il che aveva fatto sorgere una serie di controversie non solo sulla configurazione dogmatica di tale figura di usufrutto ma anche su parecchi problemi pratici di fondamentale importanza. Il Progetto preliminare aveva cercato di ovviare alla lacuna con un gruppo di disposizioni (art. 155-159) che avevano precisamente di mira l'usufrutto dei crediti di cui regolavano quasi tutti gli aspetti essenziali. Il codice ha preferito astenersi dal dettare disposizioni di carattere particolare che potevano più o meno facilmente desumersi dai principi e si è fermato a considerare quello che in fondo era il problema pratico essenziale dell'usufrutto dei crediti, e cioè il diritto dell'usufruttuario nel momento in cui il credito viene a scadenza e deve essere riscosso.

Tuttavia sarà opportuno, prima di esaminare analiticamente la disposizione dell'art. 1000, fornire qualche osservazione preliminare.


L'usufrutto dei diritti in generale

È pacificamente riconosciuta l'ammissibilità di un usufrutto costituito sopra diritti: sono note però le controversie a cui questa figura di usufrutto ha dato luogo. Infatti una volta ammesso, nella sua configurazione pratica, l'usufrutto su diritti, sorge il problema della sua configurazione giuridica, il quale si collega al più ampio problema dell' ammissibilità di diritti sopra diritti. È infatti chiaro che, ammettendosi la categoria dei diritti su diritti, l'usufrutto sui diritti può considerarsi come un vero e proprio usufrutto (o quasi-usufrutto a seconda dei casi): ove invece quella categoria non si ammetta l'usufrutto su diritti dovrà essere diversamente costruito rispetto allo schema normale dell'usufrutto.

Ora, malgrado non siano mancati acuti e autorevoli sostenitori della categoria dei diritti su diritti, tuttavia può dirsi che la soluzione contraria sia ormai quasi pacifica nella dottrina moderna. Dovrebbe essere un punto fermo che oggetto di un diritto soggettivo è sempre e in ogni caso un bene e che un diritto soggettivo, che rappresenta un potere del soggetto sul bene, non può considerarsi a sua volta come oggetto di un altro diritto soggettivo. Il diritto su diritto si risolve sempre in un potere concorrente sul bene che forma oggetto dell'altro diritto, e che quindi, concorrendo con questo, ne limita il contenuto. Quando si parla perciò in senso descrittivo di usufrutto di un diritto, si vuole individuare la fattispecie in cui sul medesimo bene o sulle utilità del medesimo bene concorrono il potere del titolare e quello dell'usufruttuario con la conseguenza che il primo è limitato dalla coesistenza del secondo.

Molto opportunamente quindi non è stata riprodotta la norma del Progetto (art. 155) che nella sua scolastica formulazione (oggetto di usufrutto può essere anche un diritto purché sia trasmissibile o di esso si possa cedere l'esercizio) sembrava prender partito anche sul problema della legittimità concettuale del diritto su diritto.

Ma a prescindere dal problema dogmatico, che non può essere in questa sede ulteriormente approfondito, e continuando a usare, in senso puramente descrittivo, la terminologia di usufrutto su diritti, possiamo esaminare partitamente le conseguenze pratiche di un usufrutto costituito sopra un diritto reale e di un usufrutto costituito sopra un diritto di credito.

La prima ipotesi è praticamente la meno importante e può verificarsi nella ipotesi in cui si costituisca ad es. l'usufrutto sul diritto dell'enfiteuta o addirittura sul diritto di un usufruttuario. L'usufrutto dell'enfiteusi attribuisce al titolare una somma di poteri quasi identica a quella che si ha nell'usufrutto ordinario dato che l'estensione dei poteri dell'enfiteuta si avvicina notevolmente a quella dei poteri del proprietario. Quindi l'usufruttuario esercita sulla cosa in enfiteusi il diritto alla percezione dei frutti e delle altre utilità della cosa con la particolarità che egli è tenuto al pagamento del canone enfiteutico (art. 1008 del c.c.) e che il suo godimento trova il suo limite non soltanto nel rispetto della destinazione economica del fondo ma anche nell'obbligo di migliorare che è la caratteristica essenziale dell'enfiteusi. Naturalmente le cause di estinzione dell'enfiteusi (scadenza del termine, devoluzione ecc.) incidono sul diritto dell'usufruttuario, il cui godimento si trasferisce sull'indennita dovuta all'enfiteuta per i miglioramenti. Se invece l'enfiteusi si estingue per consolidazione nella persona dell'enfiteuta (es. affrancazione), l'usufrutto non si estingue, ma anzi si estende alla piena proprietà, salvo l'obbligo dell'usufruttuario di corrispondere all'enfiteuta divenuto proprietario gli interessi sul capitale di affrancazione o sulla somma che rappresenta il capitale dei canoni.

L'usufrutto sull'usufrutto rappresenta una situazione intermedia fra la cessione dell'usufrutto e la semplice cessione dell'esercizio: il secondo usufruttuario economicamente si sostituisce al primo nel godimento della cosa e si appropria definitivamente i frutti e le altre della cosa, con la conseguenza che il primo usufruttuario non può sperare altro che le utilità che il suo diritto può dare dopo cessato l'usufrutto stabilito su di esso. Anche qui la estinzione del diritto costituito sull'usufrutto oltre che per cause proprie (morte, scadenza del termine) si verifica per le cause che estinguono l'usufrutto oggetto.


L'usufrutto del credito prima della scadenza

Di gran lunga più importante è invece l' ipotesi in cui l'usufrutto è costituito su un diritto di credito. Prescindiamo anche qui dalle molteplici soluzioni escogitate dalla dottrina per ricostruire dogmaticamente l'istituto, avvertendo solo che oggetto dell' usufrutto non può essere che il bene che costituisce a sua volta l'oggetto del diritto di credito e non già il diritto di credito come potere del creditore di conseguire la cosa dovuta. Esaminiamo invece le conseguenze pratiche che derivano dall'usufrutto dei crediti nel periodo di tempo che precede la scadenza del credito e nel periodo che segue tale scadenza.

Nella prima fase il godimento dell'usufruttuario ha la sua manifestazione essenziale nel diritto di percepire i frutti del credito: l'usufruttuario non diviene titolare del diritto (di credito) alla prestazione capitale ma acquista il diritto di percepire tutto ciò che rappresenta il reddito del credito. Tale differenza di situazione rispetto al diritto alla prestazione capitale e al diritto alle prestazioni accessorie che di quella rappresenta il reddito non è immediatamente visibile in qualche caso in cui il contenuto del diritto di crediti si esaurisce nel diritto di riscuotere prestazioni rateali che, neppure nel loro complesso, possono rappresentare la prestazione capitale. Esempio tipico è il diritto di riscuotere la rendita vitalizia, per il quale l'art. 482 del vecchio codice, allo scopo di risolvere la vecchia questione sul diritto dell'usufruttuario relativamente alle pensioni maturate durante l'usufrutto, stabiliva espressamente che le pensioni si acquistavano dall'usufruttuario per tutta la durata del suo diritto. La disposizione non è stata riprodotta nel codice, ma non è dubbio che le singole rate del vitalizio debbono considerarsi come frutti e quindi appropriabili dall'usufruttuario. Manca, e vero, il diritto alla prestazione capitale, ma non si può negare che altro è il diritto al vitalizio, considerato nella sua unitarietà e che come tale continua ad appartenere al creditore, altro è il diritto alle singole rate che appartengono all'usufruttuario.

Lo stesso va detto se oggetto dell'usufrutto sia ad es. il diritto (di credito) del concedente ai canoni enfiteutici (non la nuda proprietà che in tal caso non potrebbe far sorgere neppure il dubbio sulla natura di frutti dei singoli canoni), ovvero una rendita fondiaria e così via.

L'usufruttuario, in quanto titolare del diritto di percepire i frutti del credito (si comprendono in essi anche gli interessi moratori eventualmente dovuti dal debitore), può liberamente disporre del suo diritto anche novandolo o rinunciandovi. Gli atti di disposizione sono efficaci nei limiti in cui dura il diritto dell'usufruttuario, per cui la novazione, le remissione e così via che l'usufruttuario abbia fatto non sono opponibili al titolare del credito dal momento in cui si verifica, secondo il titolo costitutivo, l' estinzione dell'usufrutto. D'altra parte se al momento della cessazione dell'usufrutto risulta che l'usufruttuario ha anticipatamente riscosso una quantità maggiore di frutti rispetto a quella che gli sarebbe spettata in proporzione della durata del suo diritto, egli avrà l'obbligo di restituirla al creditore, in applicazione della regola generale per cui i frutti civili si acquistano giorno per giorno.

A sua volta il titolare del credito soggetto all'usufrutto può validamente disporre del credito nei confronti del debitore solo nei limiti in cui tali atti di disposizione non pregiudicano il godimento dell'usufruttuario nè rispetto agli interessi nè rispetto alla prestazione capitale. Gli atti pregiudizievoli non sono invece opponibili all'usufruttuario, sempre che questi abbia provveduto ad assicurare il suo diritto nei confronti del debitore, secondo le norme sulla cessione cui fra breve accenneremo.

Per l'esercizio del diritto ai frutti, l'usufruttuario può domandare la consegna del documento da cui risulta la prova del credito o dei documenti necessari per la riscossione dei frutti medesimi (es. cedole, certificati). Se l'usufrutto è costituito da un credito incorporato in un titolo nominativo, l'usufruttuario ha diritto di ottenere un titolo separato da quello del proprietario (art. 2025 del c.c.).

Il diritto dell'usufruttuario diviene efficace nei confronti del debitore quando a questo sia stata notificata la costituzione dell'usufrutto o egli l'abbia accettata. Rispetto ai terzi aventi causa dal creditore l'usufruttuario consolida il suo diritto con la notificazione al debitore o con l'atto di accettazione di questo avente data certa, sempre che si tratti di usufrutto costituito per atto inter vivos. Se invece l'usufrutto è costituto per legato o si tratta di usufrutto legale, quelle formalità non sono necessarie e i terzi aventi causa dall'erede possono giovarsi solo delle norme che tutelano i terzi che contrattano con l'erede apparente.

Come può da solo riscuotere i frutti, l'usufruttuario può da solo agire giudizialmente per il loro conseguimento e a tale scopo egli può giovarsi delle garanzie reali o personali che assistono il credito. Se questo è assistito da un'ipoteca, l'usufruttuario che voglia avvalersene dovrà, secondo il nuovo codice, curare l'annotazione del suo diritto. È ovvio che sono a carico esclusivo dell'usufruttuario le spese necessarie per la riscossione dei frutti.


L' usufrutto del credito dopo la scadenza

Ma il problema più rilevante dal punto di vista legislativo era certamente quello risolto in modo ben definito dall'art. 1000. La sorte del diritto dell'usufruttuario nel momento in cui diveniva esigibile il diritto alla prestazione principale poteva essere variamente regolata: per il codice del 1865, una volta respinta la tesi dell' estinzione dell' usufrutto come conseguenza della realizzazione del credito, si riteneva che l'usufruttuario, ove la scadenza del credito fosse anteriore alla cessazione dell' usufrutto, avesse lo ius exigendi nei confronti del debitore, e che l'usufrutto si trasferisse sul bene oggetto del diritto di credito, secondo le norme generali e previo adempimento da parte dell'usufruttuario degli obblighi a suo carico (inventario, cauzione). Quindi l'usufrutto si convertiva in proprietà se oggetto del credito era il denaro o altra cosa consumabile.

L'art. 1000 non ha accolto questa soluzione, essendosi il legislatore preoccupato del pregiudizio che una concessione incondizionata dello ius exigendi all'usufruttuario poteva importare alle ragioni del titolare del credito. La riscossione del capitale gravato di usufrutto (si noti che tale espressione legislativa è una riprova della tesi che oggetto dell'usufrutto non è il diritto di credito ma il bene che ne è l'oggetto) deve essere compiuta con la partecipazione dell'usufruttuario e del creditore. Il debitore che paga a uno di essi separatamente non è liberato nei confronti dell'altro, a meno che egli, ignorando la costituzione dell'usufrutto, abbia pagato al creditore (questo è il senso della salvezza che la disposizione in parola fa delle norme relative alla cessione dei crediti), oppure che abbia pagato all'usufruttuario ritenendolo in buona fede cessionario (entra qui in funzione la norma relativa al pagamento fatto in buona fede al creditore apparente). Se uno dei soggetti interessati si rifiuta di prestare la sua partecipazione alla riscossione del credito, sarà evidentemente l'autorità giudiziaria che, nel contraddittorio di tutte le parti, determinerà le modalità del pagamento e autorizzerà il debitore a pagare liberandolo da ogni responsabilità. S'intende pure che nella medesima ipotesi il debitore può costituire in mora a ricevere il creditore e l'usufruttuario mediante l'offerta reale e può liberarsi mediante il deposito eseguito a favore di entrambi.

La disposizione dell'art. 1000 si applica anche al caso in cui la somma da riscuotere non sia oggetto di una prestazione dovuta, ma rappresenti la capitalizzazione del diritto di credito a singole prestazioni, come nell'ipotesi di riscatto della rendita fondiaria, di affrancazione dei canoni enfiteutici e così via.

Avvenuta la riscossione del capitale, questo non passa nella disponibilità dell'usufruttuario: non si applicano perciò le norme del quasi usufrutto, ma il capitale dev'essere investito in modo fruttifero. La disponibilità delle somme deve essere dunque sottratta sia al proprietario sia all'usufruttuario: ognuno di essi conserva il proprio diritto, rispettivamente di proprietà e di usufrutto. Le parti sono libere di determinare le condizioni dell'investimento e in caso di dissenso esse saranno determinate dall'autorità giudiziaria.

Se però oggetto del diritto di credito non è una cosa suscettibile di un investimento fruttifero, la norma dell'art. 1000 capov. non si può evidentemente applicare. Resta fermo il principio per cui per incasso occorre la partecipazione di entrambi i soggetti interessati, ma in tal caso l'usufruttuario ha diritto di conseguire il possesso della cosa, previa la confezione dell'inventario e la prestazione della cauzione (quando non ne sia stato dispensato), allo scopo di trarre le utilità che la cosa è suscettibile di dare. In tale ipotesi si applicheranno le norme generali dell' usufrutto o del quasi usufrutto, in funzione della natura della cosa.

Vogliamo infine ricordare che la norma dell'art. 1000 si applica anche se si tratta del rimborso (in sede di liquidazione) di azioni di una società, avvertendosi però che l'usufrutto sui titoli azionari ha un suo regolamento autonomo (art. 2352 del c.c.).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

479 L'art. 1000 del c.c., regolando la riscossione di somme che rappresentano un capitale gravato d'usufrutto, pone un limite, allo scopo di garantire il proprietario, al ius exigendi riconosciuto dalla giurisprudenza all'usufruttuario, in quanto esige per la riscossione delle somme il concorso del titolare del credito e dell'usufruttuario e prescrive che il capitale riscosso sia investito in modo fruttifero. Se le parti non sono d'accordo sul modo di investimento, provvede l'autorità giudiziaria.

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