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Sezione V - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Della proprietą edilizia

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
419 Negli articoli 869-872 sono richiamate le limitazioni che derivano dai piani regolatori, dai regolamenti edilizi comunali e dalle leggi che stabiliscono particolari modalità di costruzione per le località sismiche. Una disposizione speciale (art. 870 del c.c.) regola il caso in cui nei piani regolatori sia preveduta la formazione dei così detti comparii, affermando il potere dell'autorità amministrativa di procedere all'espropriazione, a norma delle leggi in materia, qualora gli aventi diritto sugli immobili compresi nel compatto non regolino i loro reciproci rapporti in modo da rendere possibile l'attuazione del piano. Le conseguenze della violazione delle norme dei regolamenti edilizi sono sancite dall'art. 872 del c.c., il quale codifica principi già enunciati dalla giurisprudenza. Tali regolamenti sono fonte di diritti per i privati: se la violazione di essi ha prodotto danno, i terzi hanno diritto di esserne risarciti; hanno inoltre il diritto di chiedere la riduzione in pristino quando si tratta della violazione di quelle norme che integrano le disposizioni del codice sui rapporti di vicinato.