Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5535 del 9 aprile 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

La prescrizione presuntiva annuale dei crediti dei commercianti di cui all'art. 2955 n. 5 c.c., non opera quando siano stati pattuiti dalle parti il differimento del saldo previo versamento di uno o pił acconti o il frazionamento del pagamento in quanto in entrambi i casi il corrispettivo viene versato in pił soluzioni, essendo il pagamento del prezzo della merce diluito nel tempo a seguito di un accordo tra le parti, e si č pertanto al di fuori di quei rapporti aventi ad oggetto l'acquisto al minuto di beni di largo consumo che si contraddistinguono per l'esaurirsi del pagamento in un unico atto, compiuto senza alcuna formalitą o pattuizione specifica. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, avendo ritenuto prescritto il credito vantato da una societą nei confronti di una dipendente per l'acquisto di un divano, non aveva detratto la relativa somma dalla differenza retributiva richiesta dalla dipendente).

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