Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5008 del 8 maggio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

La prescrizione presuntiva annuale prevista dall'art. 2955 n. 5 c.c. dei crediti dei commercianti per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio, né deve destinarle ad impieghi produttivi, non può trovare applicazione se la vendita, pur rientrando in tale paradigma, sia stata stipulata per iscritto o le parti abbiano espressamente pattuito la dilazione od il frazionamento della solutio, così da escludere che si tratti di una normale vendita al minuto, in cui il pagamento avviene di solito in moneta contante alla consegna della merce o comunque a brevissimo termine e senza rilascio di quietanza. Pertanto, l'operatività della prescrizione de qua non può essere esclusa per il solo fatto che sia stato sottoscritto un buono di consegna, trattandosi di un documento esclusivamente attinente alla prova della ricezione della merce.

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