Cass. civ. n. 2211/2007
L'ipotesi di sospensione della prescrizione prevista dall'art. 2942, n. 1, c.c. (relativa ai minori non emancipati e agli interdetti per infermità di mente, per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell'incapacità) si verifica non soltanto quando il minore non emancipato o l'interdetto siano privi di rappresentante legale, ma anche quando tale rappresentante si trovi in conflitto di interessi con il rappresentato, imponendosi un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, che altrimenti violerebbe l'art. 3 Cost., per l'ingiustificata disparità di trattamento tra il minore non emancipato o l'interdetto privo di legale rappresentante ed il minore e l'interdetto il cui legale rappresentante si trovi in conflitto di interessi con il rappresentato.
Cass. civ. n. 2531/1999
L'acquisto di un bene di un minore, venduto dal rappresentante legale di questi in proprio e non nella qualità, è a non domino e pertanto, essendo necessario il decorso del termine ventennale per usucapirlo ed essendo l'acquirente terzo possessore nei confronti del proprietario del bene, non essendo intervenuto con questi nessun rapporto, nei suoi confronti sono inapplicabili le cause di sospensione previste dall'art. 2942, n. 1, c.c., e quindi la prescrizione acquisitiva non è sospesa per la condizione soggettiva del titolare del diritto.
Cass. civ. n. 3961/1996
Nel rito del lavoro, la costituzione dell'appellato mediante deposito in cancelleria del fascicolo e di una memoria difensiva, da effettuarsi entro il termine previsto dall'art. 436, primo comma, c.p.c., si configura come un onere per l'appellato e non già come una modalità essenziale per la costituzione; ne consegue che, quantunque dall'inottemperanza al predetto onere scaturiscano preclusioni e decadenze, non può negarsi all'appellato che non si sia costituito tempestivamente in giudizio la facoltà di operare la costituzione dopo la scadenza del termine di legge, sia pure al solo fine di esercitare il suo diritto di difesa in sede di discussione orale, con l'ulteriore conseguenza che, qualora l'esito della lite sia a lui favorevole, è del tutto legittima la condanna del soccombente al rimborso, in favore del medesimo appellato, delle spese realmente sopportate come pure dei diritti di procuratore ed onorari di avvocato in relazione ai compiti espletati dal difensore.
Cass. civ. n. 6169/1993
La disposizione dell'art. 2942, n. 1, c.c., che prevede la sospensione della prescrizione nei confronti degli interdetti per infermità di mente per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo. avendo carattere di norma eccezionale ricade nel divieto di interpretazione analogica di cui all'art. 14 preleggi, e non è applicabile, pertanto, con riguardo all'interdicendo, non ricorrendo, tra l'altro, identità di
ratio fra le due situazioni, stante la possibilità tra la presentazione del ricorso e la pronuncia della sentenza di interdizione di nomina di un tutore provvisorio il quale può esercitare le azioni che competono all'interdicendo, sicché non esiste violazione del principio costituzionale di parità, né del diritto di difesa.
Cass. civ. n. 4191/1975
I casi di sospensione della prescrizione sono tassativamente indicati dalla legge e sono insuscettibili di applicazione analogica e di interpretazione estensiva, in quanto il legislatore regola inderogabilmente le cause di sospensione. Limitandole a quelle che consistono in veri e propri impedimenti di ordine giuridico, con esclusione degli impedimenti di mero fatto. Ne consegue che l'espressa previsione dell'interdizione per infermità di mente come causa di sospensione impedisce l'estensione della medesima disciplina alla mera incapacità naturale. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2942 n. 1 c.c., nella parte in cui non prevede come causa di sospensione della prescrizione, oltre l'interdizione, anche l'incapacità naturale, in quanto l'interdizione legale e l'incapacità naturale di intendere e di volere sono situazioni giuridicamente diverse, per le quali ben può essere disposta una diversa disciplina senza alcuna violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della
Costituzione.