Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 9589 del 18 aprile 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

La domanda di accertamento negativo ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 non č idonea a determinare la sospensione della prescrizione del diritto al conseguimento dei contributi, che non é prevista da alcuna disposizione specifica né trova fondamento nella normativa codicistica, essendo inammissibile l'interpretazione estensiva o l'applicazione analogica delle disposizioni previste dagli artt. 2941 e 2942 c.c.; tale domanda non comporta inoltre l'interruzione della prescrizione, che l'art. 2943 c.c. fa discendere soltanto da atti tipici e specificamente enumerati contenenti l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontā del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto obbligato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora.

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