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Articolo 2942 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Sospensione per la condizione del titolare

Dispositivo dell'art. 2942 Codice Civile

La prescrizione rimane sospesa(1):

  1. 1) contro i minori non emancipati [316] e gli interdetti per infermità di mente [414], per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell'incapacità;
  2. 2) in tempo di guerra, contro i militari in servizio e gli appartenenti alle forze armate dello Stato e contro coloro che si trovano per ragioni di servizio al seguito delle forze stesse, per il tempo indicato dalle disposizioni delle leggi di guerra.

Note

(1) In questo caso la sospensione della prescrizione, che è rilevabile soltanto dalla parte e toglie momentaneamente rilievo al mancato esercizio del diritto, discende da ipotesi in cui l'esercizio medesimo è reso impossibile o comunque estremamente difficile dalla situazione soggettiva del titolare.

Ratio Legis

La norma in esame, al pari della precedente, è finalizzata a garantire che la prescrizione, trovando fondamento proprio sull'inerzia del titolare del diritto, non operi allorché sopraggiunga una causa che giustifichi l'inerzia stessa.

Spiegazione dell'art. 2942 Codice Civile

Cause di sospensione per la condizione del titolare del diritto

Questo articolo prevede e disciplina cause di sospensione della pre­scrizione della seconda specie dovute ad una particolare condizione in cui si trova il titolare del diritto.

La sospensione disposta dal n. 1 era già voluta dal vecchio codice (art. 2120) ma va rilevato che essa, ora, poggia su di un diverso pre­supposto ; infatti mentre l'art. 2120 richiedeva per la sospensione solo la condizione di minore non emancipato o di interdetto per infermità di mente. L’articolo in esame, al contrario, ritenendo, e non senza ragione, quella norma ispirata ad un favore eccessivo, quando gli incapaci hanno un rappresentante legale cui incombe di fax valere i diritti loro spet­tanti, ha condizionato la sospensione solo all'ipotesi che manchi il rap­presentante dell'incapace. Passando ora all'esegesi della disposizione, si rilevi che questa non si applica agli infermi di mente non interdetti, e agli interdetti per condanna penale ; per quelli l'esclusione si giu­stifica riflettendo che fino a quando non sono dichiarati interdetti, essi sono ritenuti pienamente capaci ; per questi non si poteva sospen­dere il decorso della prescrizione quando non può aversi mai la mancanza del loro legale rappresentante, la cui nomina segue alla sentenza di condanna.

Anche la causa sospensiva del n. 2 era prevista dal vecchio codice ; quello nuovo la ripete ponendo accanto ai militari gli appartenenti alle forze armate dello Stato e coloro che si trovano per ragioni di servizio al seguito delle forze stesse

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2942 Codice Civile

Cass. civ. n. 9589/2018

La domanda di accertamento negativo ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 non è idonea a determinare la sospensione della prescrizione del diritto al conseguimento dei contributi, che non é prevista da alcuna disposizione specifica né trova fondamento nella normativa codicistica, essendo inammissibile l'interpretazione estensiva o l'applicazione analogica delle disposizioni previste dagli artt. 2941 e 2942 c.c.; tale domanda non comporta inoltre l'interruzione della prescrizione, che l'art. 2943 c.c. fa discendere soltanto da atti tipici e specificamente enumerati contenenti l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto obbligato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora.

Cass. civ. n. 2092/2018

Il decorso del termine di prescrizione per non uso del diritto di superficie non può essere condizionato da disposizioni urbanistiche impeditive del diritto di edificazione poiché la sospensione di detto decorso può verificarsi soltanto nei casi espressamente e tassativamente previsti negli articoli 2941 e 2942 c.c., non estensibili a fatti materiali e ragioni giuridiche in tali norme non contemplati.

Cass. civ. n. 14737/2016

Gli artt. 2941 e 2942 c.c. non prevedono, quanto ai diritti del fallito verso i suoi debitori ovvero sui beni compresi nel fallimento, che, tra il fallito e i terzi, la prescrizione rimanga sospesa per la durata del fallimento, atteso che i diritti del fallito possono essere esercitati dal curatore, e, in caso di inerzia di quest'ultimo, il fallito è, in via eccezionale, legittimato ad agire per far valere i suoi diritti senza che i terzi possano opporgli la sua incapacità processuale, prevista esclusivamente a tutela dell'interesse della massa dei creditori.

Cass. civ. n. 2211/2007

L'ipotesi di sospensione della prescrizione prevista dall'art. 2942, n. 1, c.c. (relativa ai minori non emancipati e agli interdetti per infermità di mente, per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell'incapacità) si verifica non soltanto quando il minore non emancipato o l'interdetto siano privi di rappresentante legale, ma anche quando tale rappresentante si trovi in conflitto di interessi con il rappresentato, imponendosi un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, che altrimenti violerebbe l'art. 3 Cost., per l'ingiustificata disparità di trattamento tra il minore non emancipato o l'interdetto privo di legale rappresentante ed il minore e l'interdetto il cui legale rappresentante si trovi in conflitto di interessi con il rappresentato.

Cass. civ. n. 2531/1999

L'acquisto di un bene di un minore, venduto dal rappresentante legale di questi in proprio e non nella qualità, è a non domino e pertanto, essendo necessario il decorso del termine ventennale per usucapirlo ed essendo l'acquirente terzo possessore nei confronti del proprietario del bene, non essendo intervenuto con questi nessun rapporto, nei suoi confronti sono inapplicabili le cause di sospensione previste dall'art. 2942, n. 1, c.c., e quindi la prescrizione acquisitiva non è sospesa per la condizione soggettiva del titolare del diritto.

Cass. civ. n. 3961/1996

Nel rito del lavoro, la costituzione dell'appellato mediante deposito in cancelleria del fascicolo e di una memoria difensiva, da effettuarsi entro il termine previsto dall'art. 436, primo comma, c.p.c., si configura come un onere per l'appellato e non già come una modalità essenziale per la costituzione; ne consegue che, quantunque dall'inottemperanza al predetto onere scaturiscano preclusioni e decadenze, non può negarsi all'appellato che non si sia costituito tempestivamente in giudizio la facoltà di operare la costituzione dopo la scadenza del termine di legge, sia pure al solo fine di esercitare il suo diritto di difesa in sede di discussione orale, con l'ulteriore conseguenza che, qualora l'esito della lite sia a lui favorevole, è del tutto legittima la condanna del soccombente al rimborso, in favore del medesimo appellato, delle spese realmente sopportate come pure dei diritti di procuratore ed onorari di avvocato in relazione ai compiti espletati dal difensore.

Cass. civ. n. 6169/1993

La disposizione dell'art. 2942, n. 1, c.c., che prevede la sospensione della prescrizione nei confronti degli interdetti per infermità di mente per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo. avendo carattere di norma eccezionale ricade nel divieto di interpretazione analogica di cui all'art. 14 preleggi, e non è applicabile, pertanto, con riguardo all'interdicendo, non ricorrendo, tra l'altro, identità di ratio fra le due situazioni, stante la possibilità tra la presentazione del ricorso e la pronuncia della sentenza di interdizione di nomina di un tutore provvisorio il quale può esercitare le azioni che competono all'interdicendo, sicché non esiste violazione del principio costituzionale di parità, né del diritto di difesa.

Cass. civ. n. 4191/1975

I casi di sospensione della prescrizione sono tassativamente indicati dalla legge e sono insuscettibili di applicazione analogica e di interpretazione estensiva, in quanto il legislatore regola inderogabilmente le cause di sospensione. Limitandole a quelle che consistono in veri e propri impedimenti di ordine giuridico, con esclusione degli impedimenti di mero fatto. Ne consegue che l'espressa previsione dell'interdizione per infermità di mente come causa di sospensione impedisce l'estensione della medesima disciplina alla mera incapacità naturale. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2942 n. 1 c.c., nella parte in cui non prevede come causa di sospensione della prescrizione, oltre l'interdizione, anche l'incapacità naturale, in quanto l'interdizione legale e l'incapacità naturale di intendere e di volere sono situazioni giuridicamente diverse, per le quali ben può essere disposta una diversa disciplina senza alcuna violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della
Costituzione.

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