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Articolo 2896 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Aggiudicazione al terzo acquirente

Dispositivo dell'art. 2896 Codice Civile

(1)Se l'aggiudicazione segue a favore del terzo acquirente, il decreto di trasferimento [586 c.p.c.] deve essere annotato in margine alla trascrizione dell'atto di acquisto [2643 n. 6](2).

Note

(1) Si veda l'art. 7, D. lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 (T.U. Imposte ipotecarie e catastali).
(2) Nel caso in cui il terzo acquirente acquisti il bene ipotecato, viene sostanzialmente posta in essere una peculiare modalità di liberazione del bene, attraverso il pagamento del prezzo stabilito nella procedura esecutiva ai creditori che godono della garanzia, non potendo definirsi una alienazione vera e propria. Deve comunque ribadirsi che tale estinzione si rivolge esclusivamente verso le ipoteche che siano state iscritte anteriormente all'acquisto da parte del terzo.

Ratio Legis

La norma stabilisce l'annotazione del decreto di trasferimento dell'immobile garantito al fine di adempiere le funzioni pubblicitarie sia dell'aggiudicazione in favore del terzo sia della cancellazione delle ipoteche iscritte prima della trascrizione del titolo di acquisto del terzo.

Spiegazione dell'art. 2896 Codice Civile

Effetti della desistenza del creditore. Aggiudicazione al terzo acquirente

Questi articoli sono l'applicazione del principio generale che la richiesta di vendita all'incanto fatta provocare regolarmente da uno dei creditori iscritti giova a tutti gli altri, giacché essi si sono astenuti dei provocarla in quanto l'hanno vista promossa da un altro e sapendo che anch'essi saranno collocati secondo l'ordine della loro iscrizione sul prezzo che sarà ricavato dalla vendita.

Sicché non dev'essere lecito al creditore che ha promossa l'espropriazione di privare gli altri creditori, desistendo dalla sua richiesta dal beneficio della subastazione pure da essi voluta, quando, poi, essendo trascorsi i termini, gli altri creditori non potrebbero nemmeno rinno­vare, per loro conto, la istanza di vendita, a norma dell'art. 2891

Perché, dunque, possa avere efficacia la desistenza del creditore ricorrente occorre il consenso espresso di tutti gli altri creditori iscritti. Non occorre, invece, il consenso del terzo acquirente, il quale non avrebbe nemmeno interesse ad opporsi alla desistenza dei creditori di procedersi alla vendita coatta, in quanto egli stesso, appunto, per evi­tarla, aveva fatta l'offerta del prezzo o del valore dell'immobile, che, perciò, rimane ferma.

Se non si verifica la desistenza con l'assenso espresso di tutti i credi­tori iscritti, l'immobile sará venduto all'incanto a norma degli articoli 576 e seguenti del codice di procedura civile. L'incanto si opera sul prezzo offerto dal creditore istante. Alla distribuzione della somma ricavata partecipano, oltre ai creditori privilegiati e ipotecarli, i creditori del­l'acquirente. Questi ha diritto di essere collocato nella graduazione con privilegio per le spese sopportate per la dichiarazione di liberazione (art. 795 cod. proc. civ.).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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