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Articolo 2869 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Estinzione dell'ipoteca per fatto del creditore

Dispositivo dell'art. 2869 Codice Civile

L'ipoteca costituita dal terzo si estingue se, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del terzo nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore(1).

Note

(1) Il fatto del creditore può consistere in una condotta omissiva (ad esempio la mancata rinnovazione dell'iscrizione ex art. 2847), oppure in una condotta commissiva (ad esempio l'ipotesi di rinunzia ad altre possibili garanzie), sia doloso che colposo. L'orientamento prevalente in dottrina ritiene che, quando le parti pongono in essere una convenzione, può essere stabilito anche il beneficio della divisione (v. art. 1947), nonostante il presente articolo non dica espressamente nulla in merito.

Ratio Legis

La disposizione in esame stabilisce l'estinzione dell'ipoteca in conseguenza di una apposita richiesta da parte del terzo datore. Tale estinzione non è perciò automatica, ma necessita di alcuni adempimenti sanciti ex lege.

Spiegazione dell'art. 2869 Codice Civile

Beneficio cedendarum actionum: ne è escluso il datore di ipoteca

Anche quest'articolo contiene un'importante innovazione sul codice preesistente.

È noto che quel codice concedeva al fideiussore il c. d. beneficin cedendarum actionum, cioè il beneficio di essere liberato, allorchè, per il fatto del creditore non poteva avere effetto a favore del fideiussore medesimo la surrogazione nelle ragioni, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore : alla quale surrogazione egli ha diritto quando paga al creditore (articoli 1916, 192 8 ; articoli 1049 e 1955 nuovo codice). Ma di tale beneficio no si parlava nei riguardi del terzo possessore. E, quindi, la dottrina era unanime nell'ammettere che questo beneficio non poteva da quegli invocarsi, non solo perchè, trattandosi di un jus singolare non era a applicabile per analogia, ma anche perchè la figura del fideiussore è nettamente distinta da quella del terzo possessore. L'articolo in esame esclude il beneficio al datore d'ipoteca (e lo esclude implicitamente per ogni altro acquirente). La disposizione ci pare giusta perchè il datore d’ipoteca, a differenza del terzo acquirente, può e deve essere parificato al fideiussore. Egli è un fideiussore reale.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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