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Articolo 2874 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Riduzione dell'ipoteca legale e dell'ipoteca giudiziale

Dispositivo dell'art. 2874 Codice Civile

Le ipoteche legali, eccettuate quelle indicate dai numeri 1 e 2 dell'articolo 2817, e le ipoteche giudiziali devono ridursi su domanda degli interessati, se i beni compresi nell'iscrizione hanno un valore che eccede la cautela da somministrarsi o se la somma determinata dal creditore nell'iscrizione eccede di un quinto quella che l'autorità giudiziaria dichiara dovuta(1)(2).

Note

(1) Nonostante la norma indichi le ipotesi nelle quali è possibile proporre domanda di riduzione dell'ipoteca, la corrente giurisprudenziale maggioritaria reputa che questa possa essere posta in atto anche in ulteriori situazioni, differenti pertanto da quelle espressamente richiamate ex lege. Come classico esempio, è opinione unanime che sia possibile proporre la domanda di riduzione qualora si verifichi il caso di ipoteca legale dell'alienante, se colui che ha acquistato il bene garantito risulta a sua volta intestatario di un'obbligazione che si realizzi in un "facere" o in un "dare" non consistente in una somma di denaro.
(2) Il provvedimento ad opera dell'autorità giudiziaria, che viene citato nell'ultima parte della presente norma, non deve intendersi come una liquidazione definitiva del credito in esame, bensì un atto emesso unicamente per la riduzione e circoscritto all'utilità di questa.

Ratio Legis

La disposizione trova la sua giustificazione nell'evitare l'indeterminatezza del credito e dei beni sottoposti ad ipoteca giudiziale ex art. 2818 e nella ricerca di esigenze di certezza del diritto, il tutto affinché la riduzione non provochi danni al creditore.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2874 Codice Civile

Cass. civ. n. 5082/2016

In tema d'ipoteca giudiziale, si ha diritto alla riduzione se la somma determinata dal creditore nell'iscrizione ecceda di un quinto quella che l'autoritā giudiziaria dichiara dovuta oppure se il valore dei beni compresi nell'iscrizione, tanto alla data in cui č presa, quanto successivamente, superi di un terzo l'importo dei crediti iscritti comprensivo di accessori.

Cass. civ. n. 11762/2002

In tema di riduzione dell'ipoteca giudiziale, si ha diritto alla riduzione se la somma determinata dal creditore nell'iscrizione ecceda di un quinto quella che l'autoritā giudiziaria dichiara dovuta, o se i beni compresi nella iscrizione hanno un valore che eccede la cautela da somministrarsi; si ritiene che il valore dei beni ecceda la cautela se, tanto alla data di iscrizione della ipoteca che posteriormente, esso superi di un terzo l'importo dei crediti iscritti comprensivo di accessori.

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