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Articolo 2760 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Crediti dell'albergatore

Dispositivo dell'art. 2760 Codice Civile

I crediti dell'albergatore per mercedi e somministrazioni verso le persone albergate hanno privilegio sulle cose da queste portate nell'albergo e nelle dipendenze e che continuano a trovarvisi(1).

Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulle cose stesse, a meno che l'albergatore fosse a conoscenza di tali diritti al tempo in cui le cose sono state portate nell'albergo(2).

Note

(1) Oggetto del privilegio generale sono qui i beni che i clienti (le persone definite albergate per avere effettivamente beneficiato delle prestazioni e dei servizi offerti dall'albergatore) hanno portato con loro in albergo: quindi non soltanto i comuni bagagli, ma anche altri beni quali gioielli e vari accessori, fino ai mezzi di trasporto tenuti in deposito negli appositi locali dell'albergo.
(2) La disposizione non è stata modificata dalla L. 29 luglio 1975, n. 426, ma deve in ogni caso considerarsi applicabile, oltre che agli albergatori, anche ai titolari di case di cura, pensioni, stabilimenti balneari e affini.

Ratio Legis

La norma vuole offrire un bilanciamento per contemperare la pesante responsabilità posta dalla legge a carico dell'albergatore.

Spiegazione dell'art. 2760 Codice Civile

Crediti privilegiati. Mobili soggetti al privilegio

L’art. 2760 riproduce, con lievi modificazioni di linguaggio, il privilegio che il codice del 1865 accordava all'albergatore sugli effetti del viandante. Quest'ultimo termine è stato sostituito con quello proprio di persone albergate ; come l'altro termine di effetti stato sostituito con la locuzione più generica e comprensiva di cose. Il privilegio compete per le mercedi e somministrazioni e, col, non solo per il prezzo dell'alloggio, ma anche per qualsiasi altra pre­stazione supplementare od occasionale (pasti, liquori, bagni, servizio delle vetture dell'albergo, eventualmente medicinali ecc.).

Le parole di albergo ed albergatore vanno intese nel significato particolare che ad esse attribuisce il comune linguaggio ; e quindi non potrebbero venir riferite a quegli altri luoghi od istituti la cui desti­nazione a ricovero od alloggio non avesse il carattere occasionale che è proprio dell'albergo, quali le pensioni, i convitti, gl'istituti religiosi e

Soggetti al privilegio sono tutti i mobili, di qualsiasi natura, por­tati nell'albergo. Il termine di cose sostituito, come si è detto, all'altro di effetti, vale ad eliminare quei dubbi d'interpretazione cui aveva dato luogo il codice precedente, nel senso che si devono ritenere in esso compresi, e quindi soggetti al privilegio, anche il danaro, i gioielli e, in genere, i valori.

Parimenti con la espressa menzione delle dipendenze, il legislatore ha voluto chiarire che sono soggette al privilegio anche quelle cose, in ispecie i mezzi di trasporto (cavalli, automobili ecc.) che vengono introdotti e custoditi in locali accessori all'albergo, anche se da questo separati, come rimesse, ecc.


Conflitto con i diritti dei terzi

Il capoverso dell'articolo, derogando ai principii che vedemmo essere stati seguiti dall'art. 2747, 20 comma, stabilisce che il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei diritti che i terzi avessero acqui­stato sulle cose prima della loro introduzione o, comunque, prima che sorgesse il credito dell'albergatore, salvo che questi avesse già cono­scenza di tali diritti. La prova di tale conoscenza, naturalmente, spet­terebbe a chi contestasse il privilegio.


Se all'albergatore competa un diritto di ritenzione

Il codice non dichiara per questo privilegio, come per altri, che all'albergatore spetta un diritto di ritenzione sulle cose introdotte nel suo albergo : e ragionevolmente, posto che tale diritto suppone la detenzione della cosa presso il creditore, mentre le cose introdotte nell'albergo o nelle sue dipendenze rimangono sempre sotto l'immediato controllo e nella materiale disponibilità della persona albergata : salvo che esse non avessero formato oggetto di particolare affidamento al­l'albergatore, nel qual caso il jus retentionis competerebbe in dipendenza di quel rapporto di deposito che così si sarebbe venuto a costi­tuire.

Parimenti, se l'albergatore avesse fatto delle spese per la conserva­zione della cosa, gli competerebbe per tali spese il privilegio poziore di cui all'art. 2756.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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