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Articolo 2750 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Privilegi marittimi, aeronautici e privilegi stabiliti da leggi speciali

Dispositivo dell'art. 2750 Codice Civile

I privilegi sulla nave, sul nolo e sulle cose caricate e i privilegi sull'aeromobile, sul nolo e sulle cose caricate sono regolati dal codice della navigazione [c. nav. 548-561, 1022].

Ai privilegi previsti da leggi speciali si applicano le norme di questo capo, se non è diversamente disposto(1).

Note

(1) Si vedano a tal proposito:
- l'art. 7, D. lgs. lgt. 1 novembre 1944, n. 367 (poi sostituito ex art. 3 D. lgs. C.p.S. 1 ottobre 1947, n. 1075);
- l'art. 40, L. 25 luglio 1952, n. 949 (Sviluppo dell'economia e incremento dell'occupazione);
- gli artt. 43 ss., D. lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario);
- l'art. 8, D. lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 (T.U. imposte ipotecaria e catastale);
- l'art. 17, L. 17 febbraio 1982, n. 41 (Pesca marittima);
- l'art. 37nonies, L. 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici);
- l'art. 43, D. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (T.U beni culturali e ambientali);
- l'art. 24, L. 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale);
- l'art. 155 (Norme per la sostituzione della lira con l'euro), L. 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001);
- l'art. 245, D. P. R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. spese di giustizia);
- gli artt. 9 e 42, L. 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti).

Ratio Legis

La normativa del codice civile contiene disposizioni di carattere generale ed è quindi sempre applicabile in mancanza di regolamentazione speciale.

Spiegazione dell'art. 2750 Codice Civile

Autonomia di trattamento per i privilegi marittimi e aeronautici. Sco­po e significato del richiamo nel codice di alcuni privilegi stabiliti da leggi speciali

Abbiamo già accennato (n. 3 preambolo) come il legislatore abbia voluto richiamare nel nuovo codice molti fra i privilegi stabiliti da leggi speciali. Esso invece ne ha lasciato completamente fuori un gruppo assai importante, quello dei privilegi marittimi (sulla nave, sul nolo e sulle cose caricate) ed aeronautici. Questi privilegi infatti trovano un regolamento del tutto autonomo nel codice della navigazione (arti­coli 548 a 564 e 1022 a 1026), che rende inapplicabili ai medesimi molte delle disposizioni, anche di carattere generale, contenute nel codice civile. 1d è questo precisamente il concetto che si è voluto espri­mere dall'articolo in esame nel suo primo comma.

Tutti gli altri privilegi invece introdotti da leggi speciali non rice­vono da queste che una disciplina incompleta o anche alle volte im­perfetta. Non di rado anzi la legge speciale si limita ad attribuire ad un determinato credito un privilegio senza neppure stabilirne il grado: donde la possibilità di gravi incertezze nella loro applicazione. Per attenuare tale inconveniente il legislatore ha richiamato, come si è detto, molti di essi nel nuovo codice, pur riservando alle leggi spe­ciali la determinazione delle particolari condizioni di costituzione e di esercizio, e dei loro effetti. Tale richiamo ha anzitutto, dal punto di vista formale, il significato di un solenne riconoscimento della impor­tanza e stabilità acquistata da detti privilegi nei rapporti della vita civile ; ma poi ha spesso anche la funzione sostanziale di eliminare, con la formulazione di termini più precisi e corretti, i dubbi ai quali poteva dar luogo il linguaggio della legge speciale. In ogni caso la loro inclu­sione nel codice ha dato al legislatore l'occasione di comprenderli nella graduazione generale dei privilegi ed assegnare loro una posizione inequivocabile. Riguardo poi a cotesti privilegi, come a tutti gli altri del quali non fa neppure menzione, il codice ha una essenziale funzione re­golatrice, espressa nel secondo comma dell'articolo in esame, per cui le disposizioni in esso contenute si applicano ai privilegi stessi, sempre s'intende, che la legge speciale non stabilisca diversamente.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2750 Codice Civile

Cass. civ. n. 5945/1982

I privilegi marittimi ed aeronautici sono regolati esclusivamente dalle norme del codice della navigazione, sulle quali non ha inciso in senso abrogativo o modificativo la L. 29 luglio 197.5, n. 426 che ha modificato alcune norme del codice civile in materia di privilegi, e pertanto, anche dopo l'entrata in vigore della legge suddetta, i privilegi previsti dal codice della navigazione vanno collocati con prioritā rispetto a quelli previsti dal codice civile, ed in particolare a quelli indicati dall'art. 2777 dello stesso codice.

Cass. civ. n. 3569/1974

L'art. 3 D.L.C.P.S. 1 ottobre 1947, n. 1075, istitutivo di un privilegio speciale sui beni aziendali del debitore a garanzia di crediti derivanti da finanziamenti effettuati da determinati istituti, nel disporre che esso non prevale sui privilegi preesistenti alle annotazioni di cui ai commi successivi, si riferisce ai privilegi speciali e non anche a quelli generali, solo i primi essendo suscettibili di avere un'autonoma consistenza indipendentemente dall'attualitā del concorso dei creditori.

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