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Articolo 2749 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Estensione del privilegio

Dispositivo dell'art. 2749 Codice Civile

Il privilegio accordato al credito si estende alle spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione(1). Si estende anche agli interessi dovuti per l'anno in corso alla data del pignoramento e per quelli dell'anno precedente(2).

Gli interessi successivamente maturati hanno privilegio nei limiti della misura legale [1284] fino alla data della vendita [2788, 2855].

Note

(1) La disciplina relativa ai privilegi viene applicata in via estensiva anche a tutte le spese che il creditore pone in essere nel corso di un'eventuale processo di esecuzione, sia nel caso in cui questo venga iniziato da altri (ipotesi a cui deve ritenersi esplicitamente riferibile la norma), sia nel caso in cui venga intrapreso dal creditore medesimo ex art. 491 c.p.c.
(2) La disposizione stabilisce espressamente che il creditore privilegiato risulta preferito rispetto a quello pignoratizio (v. 2784): infatti, per quest'ultimo, viene fatto riferimento solamente agli interessi dovuti per l'anno in corso e per il precedente (v. 2741).

Ratio Legis

La disposizione in commento è finalizzata ad estendere la disciplina del privilegio anche alle spese ordinarie del processo di esecuzione e a determinati interessi dovuti.

Spiegazione dell'art. 2749 Codice Civile

Estensione del privilegio alle spese di esecuzione

Ci asteniamo poi dalla specifica indicazione di dette spese, per le quali basta far capo al nuovo codice di procedura civile.

Si era pure sollevata la questione, sotto l'impero del codice pre­cedente, se il privilegio accordato al credito si estendesse alle spese incontrate per farlo dichiarare giudizialmente, e le opinioni erano divise.

Il nuovo codice, col concedere la estensione del privilegio alle sole spese del processo di esecuzione, l'ha implicitamente negata per quelle occorrenti per il giudizio di cognizione. Non discutiamo sulla bontà di tale soluzione, alla quale però si è necessariamente indotti, anche per le discussioni alle quali essa ha dato luogo nel corso dei lavori legislativi, e sulle ragioni addotte per respingere la estensione del privilegio alle spese suddette.


Estensione agli interessi del credito privilegiato

L'altra questione concerneva gli interessi del credito privile­giato. Il legislatore in proposito ha adottato, nell'articolo in esame, la soluzione di concedere la estensione del privilegio, ma limitatamente agli interessi dell'anno in corso alla data del pignoramento e a quelli dell'anno precedente (intendendosi l'anno solare). Il credito per gli inte­ressi dovuti per gli anni successivi è privilegiato solo nei limiti della misura legale. La ragione della limitazione va ricercata principalmente nella preoccupazione del legislatore di non pregiudicare eccessivamente la condizione degli altri creditori concorrenti. Analogo sistema è stato seguito dal codice a proposito del pegno (art. 2788).

S'intende che se il processo esecutivo si svolgesse senza essere pre­ceduto dal pignoramento, come nel caso previsto dall'art. 502 del nuovo codice di procedura civile, dovrebbe aversi riguardo, per stabilire la data della decorrenza degli interessi, al primo atto che mette in moto il processo di esecuzione, e cioè alla notificazione del precetto : analo­gamente a quanto dispone l'art. 2788 per il pegno.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1129 L'art. 2745 del c.c. non intende dare una definizione del privilegio, ma si propone di metterne in evidenza la fonte e lo scopo per cui viene attribuito, ossia il favore della causa del credito. Nè l'esattezza di tale concetto può dirsi attenuata per il fatto che nello stesso articolo si accenna alla convenzione delle parti o a determinate forme di pubblicità, perciò tali elementi, richiesti da alcune leggi speciali, sono semplicemente condizioni per la costituzione o l'esercizio del privilegio, non già la causa creativa di esso. Ho mantenuto nel nuovo codice la classica distinzione dei privilegi in generali e speciali, della quale anzi, come ho già avvertito, ho accentuato il criterio di differenziazione, che non riposa soltanto sulla pluralità o singolarità delle cose che formano oggetto del privilegio, ma anche sul contenuto dei poteri conferiti al creditore. Il privilegio generale, infatti, se pur può esercitarsi potenzialmente su qualunque bene mobile del debitore, non attribuisce però alcun potere specifico sui beni stessi, e non ha quindi modo di manifestarsi prima che si apra il concorso dei creditori sul prezzo della cosa espropriata. Da ciò l'importante conseguenza che non sono pregiudicati i diritti che i terzi abbiano acquistati sulla cosa stessa, quando si tratta di diritti opponibili al creditore pignorante secondo le norme degli art. 2913 del c.c. e seguenti. Questo principio ho espresso nel primo comma dell'art. 2747 del c.c.. I privilegi speciali, invece, i quali colpiscono una cosa determinata e la vincolano al creditore sin dal loro nascere, al fine precipuo di rendere operativo a suo tempo l'esercizio del diritto di prelazione, possono venire facilmente in conflitto con i diritti acquistati dai terzi sia prima sia dopo il sorgere del privilegio; donde la necessità di regolare tale conflitto, specialmente riguardo ai mobili, relativamente ai quali più gravi sono state le incertezze della dottrina e della giurisprudenza. Tale regolamento è contenuto negli articoli 2747, secondo comma, e art. 2748 del c.c.. Il primo prevede l'ipotesi di concorso tra privilegi speciali sui mobili e diritti reali acquistati dai terzi posteriormente; e, in omaggio al principio al quale tradizionalmente s'informa la risoluzione dell conflitto tra più diritti reali (prior tempore potior jure), dà la preferenza al privilegio. Quando però il privilegio è subordinato a una particolare situazione della cosa (come nei casi di cui agli articoli 2756, 2757, 2759, 2760 2761, ecc.), tale condizione deve sussistere nel momento in cui il terzo pretende di esercitare il suo diritto; in caso diverso prevale il diritto del terzo. Mi è sembrato superfluo aggiungere che, in ogni caso, rimangono salvi per i diritti acquistati posteriormente dai terzi gli effetti del possesso di buona fede, poiché a ciò provvede già l'art. 1153 del c.c., secondo comma, il quale dichiara che la proprietà e gli altri diritti sulle cose si acquistano liberi da diritti altrui, se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell'acquirente. Ho creduto anche superfluo di regolare con espressa dichiarazione il concorso con i diritti anteriori dei terzi, sembrandomi che la soluzione contraria, quella cioè che il privilegio non possa arrecare pregiudizio a tali diritti, scaturisca implicitamente, ma sicuramente, dalla formula usata nel secondo comma dell'art. 2747. Le regole su espresse sono destinate naturalmente a trovare applicazione solo in quanto la legge non stabilisca diversamente (stesso art. 2747, secondo comma). L'art. 2748 poi regola, nel primo comma, il concorso del privilegio speciale col pegno, dando la preferenza a quest'ultimo, quando non è disposto altrimenti, come, ad esempio, per le spese di giustizia (art. 2777 del c.c. in relazione con l'art. 2770 del c.c.). Nel secondo comma, l'art. 2748 prevede l'ipotesi di conflitto tra privilegi immobiliari e ipoteche e, in conformità del principio tradizionale, dà la preferenza ai primi, senza riguardo se l'ipoteca sia stata iscritta anteriormente o posteriormente al sorgere del privilegio. L'art. 2749 del c.c., che non trova riscontro nel codice del 1865, è diretto ad eliminare le questioni che si facevano circa l'estensione del privilegio alle spese sopportate dal creditore per partecipare al processo esecutivo, e agli interessi del credito.

Massime relative all'art. 2749 Codice Civile

Cass. civ. n. 16084/2012

In tema di ammissione al passivo fallimentare del credito per imposta sul valore aggiunto, la misura legale, alla quale rinvia l'art. 2749, secondo comma, c.c. ai fini dell'individuazione dei limiti della collocazione privilegiata del credito per interessi, deve intendersi riferita, al pari di quella prevista dagli artt. 2788 e 2855 c.c. per i crediti pignoratizi ed ipotecari, non già al saggio d'interesse stabilito dalla legge che disciplina il singolo credito, ma a quello previsto in via generale dall'art. 1284 c.c.; quest'ultimo è infatti destinato a trovare applicazione nella situazione di concorso con altri creditori derivante dall'apertura di una procedura concorsuale, avuto riguardo alla natura speciale della legge fallimentare, che disciplina in via generale gli effetti derivanti dall'accertamento giudiziale dello stato d'insolvenza, ed alla conseguente prevalenza del richiamo in essa contenuto alla disciplina dettata dal codice civile sul riferimento ad altri tassi eventualmente previsti da leggi speciali (come nella specie, l'art. 30 del d.p.r. n. 602 del 1973).

Cass. civ. n. 2997/1999

Gli interessi, prodotti dai crediti assistiti da privilegio (speciale o generale), per il tempo successivo all'instaurarsi della procedura concorsuale a carico del debitore (nella specie, fallimento) non sono garantiti dal privilegio che tutela il credito per capitale, atteso che l'art. 55, primo comma, legge fallimentare, nel riconoscere tali interessi, fa salvo il terzo comma del precedente art. 54, il quale richiama, per l'estensione del diritto di prelazione agli interessi, solo gli artt. 2788 e 2855 c.c. sui crediti pignoratizi ed ipotecari, e non anche l'art. 2749 in tema di crediti privilegiati. È, al riguardo, manifestamente infondata la questione di costituzionalità relativa alle norme richiamate con riferimento agli interessi su crediti vantati dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, atteso che la Corte costituzionale, nel dichiararne la illegittimità con riferimento esclusivo agli interessi dovuti sui crediti dei lavoratori dipendenti nelle varie procedure concorsuali (sentenze nn. 300/86, 204/89, 408/89, 567/89), ne ha escluso la incostituzionalità con riferimento ad altri soggetti (ordinanze 27/89 e 226/89), sul presupposto che il regime degli interessi così come disegnato dal combinato disposto dalle norme del codice civile e della legge fallimentare sopra richiamate fosse incompatibile soltanto in relazione all'esigenza di protezione dei lavoratori di cui all'art. 38 della Costituzione. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha, ancora, precisato che l'interesse pubblico alla sussistenza di regolari fonti di finanziamento per l'Inps poteva ritenersi connesso solo mediatamente e strumentalmente con l'interesse dei lavoratori alla fruizione del trattamento previdenziale ed assistenziale).

Cass. civ. n. 7396/1983

Dopo l'apertura della procedura concorsuale a carico del debitore (nella specie, liquidazione coatta amministrativa), anche i crediti assistiti da privilegio generale, quali i crediti di lavoro, continuano a produrre interessi, questi, peraltro, cessano di decorrere gradualmente e proporzionalmente in corrispondenza della graduale liquidazione del patrimonio mobiliare del debitore, e non decorrono, quindi, in corrispondenza di quella parte di attivo che viene acquisita già originariamente liquida all'esecuzione concorsuale.

Cass. civ. n. 1670/1982

Gli interessi prodotti dai crediti assistiti da privilegio speciale, ovvero da privilegio generale, come i crediti di lavoro, per il tempo successivo all'instaurarsi di procedura concorsuale a carico del debitore (nella specie, liquidazione coatta amministrativa), non sono garantiti dal privilegio che tutela il credito per capitale, atteso che l'art. 55 primo comma della legge fallimentare, nel riconoscere detti interessi, fa salvo il terzo comma del precedente art. 54, il quale richiama, per l'estensione del diritto di prelazione agli interessi, solo gli artt. 2788 e 2855 c.c. sui crediti pignoratizi ed ipotecari, non anche l'art. 2749 c.c. in tema di crediti privilegiati.

L'art. 55 della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), applicabile anche nella liquidazione coatta amministrativa (art. 201 di detto decreto), il quale deroga al principio della sospensione del corso degli interessi convenzionali o legali alla data della dichiarazione di fallimento, rispetto, fra l'altro, ai creditori «garantiti da privilegio», trova applicazione non soltanto per i creditori assistiti da privilegio generale, come i crediti di lavoro. Peraltro, nel caso di privilegio generale, il corso degli interessi cessa integralmente con la liquidazione delle attività mobiliari del debitore, se questa si verifichi in unico contesto, ovvero gradualmente e proporzionalmente, se la liquidazione medesima venga effettuata per fasi successive.

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