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Articolo 2663 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Ufficio in cui deve farsi la trascrizione

Dispositivo dell'art. 2663 Codice Civile

La trascrizione deve essere fatta presso ciascun ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni [484](1)(2).

Note

(1) Le Conservatorie dei registri immobiliari (RR. II.) sono i pubblici uffici presso i quali sono depositati tutti gli atti notarili di acquisto degli immobili situati in un dato territorio ed eventuali ipoteche. Le Conservatorie sono istituite nei capoluoghi di provincia o nei luoghi dove vi sono le sedi dei tribunali e ciascuna di esse ha a capo un Conservatore, che dipende funzionalmente dal Ministero delle Finanze e da quello della Giustizia. La principale finalità degli uffici in esame è quella di rendere pubblici, e di conseguenza opponibili a chiunque, gli atti attraverso i quali sono poste in essere le vicende giuridiche relative ai beni immobili, in particolare con competenze riguardanti: ispezioni ipotecarie, certificati e copie ipotecarie di atti, trascrizioni e iscrizioni, domande di annotamento.
(2) La trascrizione deve essere effettuata presso l'ufficio competente per territorio, altrimenti è nulla. Per gli immobili che siano oggetto di un unico contratto e si trovino in luoghi differenti, è necessario porre in essere più trascrizioni, una in ogni ufficio competente.

Ratio Legis

Secondo la norma è nulla, e pertanto priva di effetti giuridici, la trascrizione eseguita presso un ufficio territorialmente incompetente.

Spiegazione dell'art. 2663 Codice Civile

Ufficio ove deve eseguirsi la trascrizione

La trascrizione deve essere fatta e i titoli e le note presentati, presso l'ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni (art. 2663). Se i beni oggetto dello stesso atto si trovano in diverse circoscrizioni, occorre fare la procedura presso i diversi uffici e presso ciascuno domandare la trascrizione dello stesso atto. Occorreranno tante copie del titolo quanti sono gli uffici. Invece basterà l'indicazione nelle note Si quegli immobili soltanto che si trovano nella singola circoscrizione. Deve ritenersi assoluto questo precetto di competenza territo­riale degli uffici dei registri immobiliari per ciò che riguarda la validità della trascrizione. In caso diverso mancherebbe la certezza, base della pubblicità. Così se gli immobili siano situati in circoscrizioni diverse, ma solo in un ufficio si sia eseguita la trascrizione, sia poi con l'indica­zione nella nota anche degli immobili situati fuori, deve ritenersi che la trascrizione è valida solo per gli immobili situati nella sfera di com­petenza dell'ufficio.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2663 Codice Civile

Cass. civ. n. 12242/2011

La norma dettata dall'art. 2663 c.c. - per la quale la trascrizione deve essere fatta presso ciascun ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni - ha natura imperativa, con la conseguenza che la competenza territoriale da essa fissata deve essere qualificata come assoluta ed inderogabile; pertanto, l'atto compiuto in violazione della stessa deve essere considerato radicalmente nullo e privo di qualsiasi effetto.

Cass. civ. n. 7802/1995

In caso di trascrizione di una compravendita immobiliare presso una conservatoria incompetente, il conservatore ha il dovere di comunicare agli interessati, nel momento in cui egli ne ha consapevolezza, la erroneità della trascrizione, atteso che la trascrizione costituisce una forma di pubblicità costitutiva riservata allo Stato e che il conservatore, allorché rileva che la trascrizione è stata erroneamente eseguita presso il suo ufficio, anziché presso quello competente, constata che la trascrizione è inidonea ad assolvere la funzione cui essa è normativamente preordinata. (Nella specie, la trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari «Milano Due» era stata depennata con l'annotazione «competente Milano Uno», senza che gli interessati fossero avvisati della cancellazione, mentre una successiva iscrizione presso l'Ufficio competente, avvenuta a notevole distanza di tempo dalla prima, era stata ritenuta inopponibile al fallimento del venditore).

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