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Articolo 808 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Effetti nei riguardi dei terzi

Dispositivo dell'art. 808 Codice Civile

La revocazione per ingratitudine [801 c.c.] o per sopravvenienza di figli [803 c.c.] non pregiudica i terzi che hanno acquistato diritti anteriormente alla domanda(1), salvi gli effetti della trascrizione di questa [807 c.c.].

Il donatario, che prima della trascrizione della domanda di revocazione ha costituito sui beni donati diritti reali(2)(3) che ne diminuiscono il valore, deve indennizzare il donante della diminuzione di valore sofferta dai beni stessi.

Note

(1) Stante la natura strettamente personale dell'azione di revocazione, ove il bene donato sia stato alienato ad un terzo, questo fa salvo il suo acquisto se trascritto prima della domanda giudiziale di revocazione. In tale caso il donante, quale unico rimedio, potrà chiedere al donatario la refusione del valore.
(2) Anche in questo caso è necessaria la trascrizione dell'atto con cui è stato costituito il diritto reale del terzo sul bene donato.
(3) La norma si ritiene applicabile anche ai diritti reali di garanzia.

Ratio Legis

Tra le parti la revocazione, comportando l'obbligo di restituire il bene e i suoi frutti, ha effetto parzialmente retroattivo rispetto al momento di presentazione della domanda (v. l'art. 807 del c.c.).
Al contrario nei confronti dei terzi, gli effetti della revocazione non travolgono i diritti da questi acquistati fino alla proposizione della domanda.

Spiegazione dell'art. 808 Codice Civile

Nei rapporti con i terzi, la revoca non pregiudica i diritti che i terzi hanno eventualmente acquistato sugli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda. È necessario, perciò, che il diritto si sia acquistato dal terzo prima che il donante trascriva la domanda giudiziale di revoca; è poi il caso di osservare che è richiesto da parte del terzo un acquisto nei modi di legge (non è però necessario che egli abbia anche trascritto il suo titolo d’acquisto); deve prescindersi da tale requisito, sia perché esso non è richiesto dall’articolo in esame, sia perché non ha alcuna influenza sulla validità dell’acquisto il fatto che il terzo abbia eseguito la trascrizione del suo atto di acquisto o non l’abbia eseguita.

Può avvenire che il donatario, prima della domanda di revoca, abbia costituito sui beni immobili diritti reali, come servitù, uso, usufrutto, ipoteche; ora, poiché la salvezza di questi diritti arreca pregiudizio al donante, il donatario, sia di buona o mala fede, deve indennizzare il donante della diminuzione di valore che quei diritti determinano ai beni donati; disposizione, questa del capoverso, che facilmente si giustifica per lo stesso principio per cui all’art. 807 comma 2 il donatario è tenuto alla aestimatio delle cose alienate. Senza dubbio il donatario ha costituito il diritto di godimento o di garanzia su cosa propria, ma l’efficacia retroattiva della revoca fa venir meno il suo diritto e quindi obbliga a ripristinare la situazione patrimoniale del donante.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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