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Articolo 804 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Termine per l'azione

Dispositivo dell'art. 804 Codice Civile

(1)L'azione di revocazione per sopravvenienza di figli [803 c.c.] deve essere proposta entro cinque anni(2) dal giorno della nascita dell'ultimo figlio nato nel matrimonio o discendente ovvero della notizia dell'esistenza del figlio o discendente, ovvero dell'avvenuto riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio.

Il donante non può proporre o proseguire l'azione dopo la morte del figlio o del discendente(3).

Note

(1) L'articolo è stato modificato dall'art. 88, comma 1, del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, con decorrenza dal 7 febbraio 2014.
(2) Il termine è di decadenza (v. art. 2964 del c.c.). Il termine si riapre, di volta in volta, in caso di sopravvenienza di nuovi figli o discendenti.
La domanda per l'esercizio dell'azione di revocazione deve essere trascritta ai sensi dell'art. 2652, n. 1 del c.c..
(3) In tal caso, infatti, viene a mancare il presupposto stesso della revocazione (v. 803 del c.c.).

Spiegazione dell'art. 804 Codice Civile

Anche questa causa di revocazione non opera ipso iure, ma solo a seguito di azione al cui esercizio è legittimato il donante, a meno che il figlio o discendente sia morto, in quanto la revoca è sancita nell’interesse di costui.
Il quinquennio, che per il vecchio codice del 1865 si riteneva fosse termine di prescrizione e per il nuovo codice, invece, è di decadenza, decorre dal giorno della nascita dell’ultimo figlio o della notizia dell’esistenza del figlio o discendente, ovvero dell'avvenuto riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio.
L’azione in esame può comprendersi tra quelle che si estinguono e rinascono: infatti, se si ipotizza il caso di un donante, il quale, successivamente alla donazione, abbia un figlio e lasci decorrere i cinque anni dalla sua nascita senza proporre l’azione di revoca, egli ne decade; ma se poi abbia un altro figlio, può entro cinque anni dalla nascita di quest’ultimo far valere il diritto di revoca: di qui la denominazione di azione che si estingue e rinasce.
Il codice attuale non riproduce l’art. #1086# del precedente codice del 1865, che al donante accordava il diritto di far revocare la donazione per sopravvenienza di figli anche se avesse lasciato il donatario continuare nel possesso dei beni donati dopo la sopravvenienza del discendente; e non lo ripete perché l’art. #1086# conteneva una palese contraddizione: infatti, la circostanza che il donante abbia lasciato il donatario nel possesso dei beni donati, importava in quello acquiescenza, ossia rinuncia da parte sua al diritto di proporre l’azione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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