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Articolo 805 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Donazioni irrevocabili

Dispositivo dell'art. 805 Codice Civile

Non possono revocarsi per causa d'ingratitudine [801 c.c.], né per sopravvenienza di figli [803 c.c.], le donazioni rimuneratorie e quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio.

Ratio Legis

La ragione dell'irrevocabilità si spiega, quanto alla donazione rimuneratoria, con il particolare valore morale e sociale del motivo che è stato alla base della donazione, quanto a quella nuziale, alla tutela accordata dal legislatore alla nuova famiglia.

Brocardi

Donatio ante nuptias
Donatio remuneratoria
Facultas poenitendi

Spiegazione dell'art. 805 Codice Civile

È chiaro il fondamento di questa norma, che riproduce quella analoga dell’art. #1087# del vecchio codice del 1865.
La donazione rimuneratoria è, in sostanza, un atto oneroso; essa riprende il carattere di donazione solo per l’eccedenza che non corrisponde al servizio o alla prestazione che si è inteso rimunerare; tuttavia la legge, in vista del motivo che l’ha determinata, la sottrae per intero alla revoca per ingratitudine e per sopravvenienza di figli.
La liberalità fatta in riguardo di determinato matrimonio, siccome ha per motivo determinante il favor matrimonii, non può risentire delle due cause di revoca.
Tali donazioni sono peraltro sempre riducibili per integrazione di legittima.
Il codice attuale non riproduce più il capoverso dell’art. #1083# di quello precedente, per cui, trattandosi di donazioni reciproche, la revocazione della donazione per sopravvenienza di prole ad uno dei donanti produce anche la revoca della donazione fatta dall’altro. Sembra, peraltro, che non sia stata apportata al riguardo alcuna sostanziale innovazione e che la disposizione contenuta nel citato capoverso vada sempre sottintesa (sempre però che si tratti di vera donazione reciproca e non di atti che hanno la veste di donazione ma sostanzialmente sono onerosi). A diversa conclusione deve invece arrivarsi per la revoca delle donazioni reciproche a causa di ingratitudine: se fosse diversamente, l’ingrato non sarebbe colpito da sanzione potendo a sua volta revocare la donazione da lui fatta all’altro.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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