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Articolo 758 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Garanzia tra coeredi

Dispositivo dell'art. 758 Codice Civile

(1)I coeredi si devono vicendevole garanzia [797 c.c.] per le sole molestie(2) ed evizioni(3) derivanti da causa anteriore alla divisione [759, 760, 1483 c.c.].

La garanzia non ha luogo, se è stata esclusa con clausola espressa(4) nell'atto di divisione, o se il coerede soffre l'evizione per propria colpa [1487 c.c.].

Note

(1) La norma, poichè fa riferimento ai coeredi e non ai condividenti, si applica anche alla divisione fatta dal testatore, considerata la medesima finalità perseguita rispetto alla divisione giudiziale.
(2) Ci si riferisce alle sole molestie di diritto, ossia quelle attraverso le quali si contesta l'altrui situazione giuridica.
Alle molestie di fatto, quelle cioè che ostacolano il godimento del possessore, si applica l'art. 1170 del c.c..
(3) L'evizione si verifica quando il coerede perda la disponibilità, in tutto o in parte, del bene assegnato a seguito di vittoriosa azione di rivendica intrapresa da terzi.
(4) Si ritiene applicabile a tale clausola di esonero dalla responsabilità le limitazioni di cui all'art. art. 1229 del c.c..

Ratio Legis

Se le conseguenze negative dell'evizione e delle molestie derivanti da causa anteriore alla divisione dovessero essere sopportate dal solo coerede assegnatario del bene, verebbero falsate le quote a cui ciascun erede ha diritto, per legge o in base al testamento

Spiegazione dell'art. 758 Codice Civile

Il carattere dichiarativo della divisione e quindi l’acquisto ex capite del defunto da parte degli eredi porterebbe ad escludere la garanzia dei coeredi fra di loro: ma se così fosse, il coerede evitto non conseguirebbe (o conseguirebbe solo in parte) la quota cui ha diritto.
Perciò, il principio già sancito nell’art. #1035# del vecchio codice del 1865 e qui ripetuto. Non occorre che la causa dell’evizione sia anteriore all’apertura della successione, basta che lo sia alla divisione, dal momento che egli ha diritto che in quel momento la sua porzione gli venga trasmessa in tale stato da non poter essere più vulnerata che da cause da lui dipendenti o che comunque a lui facciano carico.

Per molestia si intende il turbamento del libero godimento dei beni e per evizione la privazione totale o parziale di essi.
Non vi è garanzia:
a) se è stato escluso con clausola espressa: la nuova formula è meno rigorosa di quella del corrispondente articolo #1035#, che richiedeva una clausola non solo espressa ma particolare, che escludesse la qualità della sofferta evizione;
b) se l’evizione avrebbe potuto essere evitata dal coerede con una migliore difesa; se, però, il coerede avesse evitato l’evizione pagando una somma, la garanzia sussisterebbe in rapporto alla somma erogata.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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