Nel caso in cui l'immobile è stato alienato [746 c. 2 c.c.] dal donatario(1), i miglioramenti e i deterioramenti fatti dall'acquirente devono essere computati a norma dell'articolo precedente [art. 556 del c.c.].
Nel caso in cui l'immobile è stato alienato [746 c. 2 c.c.] dal donatario(1), i miglioramenti e i deterioramenti fatti dall'acquirente devono essere computati a norma dell'articolo precedente [art. 556 del c.c.].
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
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Come sempre analitico nella trattazione, anche questo contributo al Commentario affronta una puntuale specifica di due particolari capi del codice civile, relativi alla collazione e al pagamento dei debiti.
Partendo dall'estrazione storica dell'istituto della collazione, il volume scandisce l'esame sistematico delle ipotesi in cui si configura la necessità della sua applicazione e tutte le collegate circostanze in cui questa si presenta dubbia, fittizia o utile alla effettiva... (continua)
L'indagine, attraverso un'approfondita analisi ermeneutica del dato positivo corredata da una completa disamina degli orientamenti finora emersi in dottrina e giurisprudenza, si propone di individuare il profilo oggettivo dell'istituto della collazione, indicando ciò che, per legge o per disposizione negoziale, possa costituire oggetto dell'obbligo collatizio di conferimento oppure ne possa essere esentato.
(continua)