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Articolo 736 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Consegna dei documenti

Dispositivo dell'art. 736 Codice Civile

Compiuta la divisione, si devono rimettere a ciascuno dei condividenti i documenti relativi ai beni e diritti particolarmente loro assegnati [2646 c.c.].

I documenti di una proprietà che è stata divisa rimangono a quello che ne ha la parte maggiore, con l'obbligo di comunicarli agli altri condividenti che vi hanno interesse(1), ogni qualvolta se ne faccia richiesta. Gli stessi documenti, se la proprietà è divisa in parti eguali, e quelli comuni all'intera eredità si consegnano alla persona scelta a tal fine da tutti gli interessati, la quale ha obbligo di comunicarli a ciascuno di essi, a ogni loro domanda. Se vi è contrasto nella scelta, la persona è determinata con decreto dal tribunale(2) del luogo dell'aperta successione [456 c.c.], su ricorso di alcuno degli interessati, sentiti gli altri(3).

Note

(1) Tale obbligo si può adempiere anche attraverso fotocopie o copie autentiche del documento richiesto.
(2) La parola "tribunale" è stata sostituita dalla parola "giudice di pace" dall'art. 27, comma 2, D. Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 con decorrenza dal 31/10/2021.
(3) Il comma è stato così modificato ai sensi dell'art. 144, D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).

Ratio Legis

In seguito alla divisione, l'erede diviene proprietario dei beni assegnati ed ha, quindi, diritto a ricevere i documenti relativi a tali beni, similmente a quanto accade in occasione della cessione del credito (v. art. 1260 del c.c.) e della compravendita (v. art. 1470 del c.c.).

Spiegazione dell'art. 736 Codice Civile

La norma in esame riproduce, con piccole varianti formali, l’art. #999# del vecchio codice del 1865. I documenti relativi ai beni divisi vengono rimessi ai condividenti cui sono stati assegnati i beni stessi o al maggiore interessato, o a persona stabilita d’accordo fra i medesimi o scelta dall’autorità giudiziaria a seguito di ricorso, secondo i casi.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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