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Articolo 730 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Deferimento delle operazioni a un notaio

Dispositivo dell'art. 730 Codice Civile

Le operazioni indicate negli articoli precedenti possono essere, col consenso di tutti i coeredi, deferite a un notaio. La nomina di questo, in mancanza di accordo, è fatta con decreto dal tribunale del luogo dell'aperta successione(1)(2).

Qualora sorgano contestazioni nel corso delle operazioni, esse sono riservate e rimesse tutte insieme alla cognizione dell'autorità giudiziaria competente, che provvede con unica sentenza(3).

Note

(1) Il comma è stato così modificato ai sensi dell'art. 144, D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).
(2) Ove vi sia l'unanime consenso dei condividenti in ordine al deferimento delle operazioni divisorie ad un notaio, si procede alla c.d. divisione amichevole o stragiudiziale (v. art. 713 del c.c.).
(3) La necessità di rimettere all'autorità giudiziaria (v. art. 713 del c.c.) ogni contestazione relativa alla divisione si spiega in quanto il notaio non è titolare di alcun potere decisorio in contrasto con la volontà di qualche coerede. Se non si raggiunge l'accordo tra coeredi non resta che la divisione giudiziale.

Ratio Legis

La particolare complessità che, spesso, caratterizza le operazioni divisorie può rendere opportuno affidare tali operazioni ai notai, soggetti dotati delle conoscenze tecniche necessarie.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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