L'autorità giudiziaria [786, 787 c.p.c.], su istanza di uno dei coeredi, può sospendere, per un periodo di tempo non eccedente i cinque anni(1), la divisione dell'eredità o di alcuni beni(2), qualora l'immediata sua esecuzione possa recare notevole pregiudizio al patrimonio ereditario(3) [1111 c.c.].
Note
(1)
Il termine decorre dalla data di pubblicazione del testamento (v. artt.
620 ss. c.c.).
(2)
A differenza di quella di cui all'art.
1111 del c.c., la divisione
ex art. 717 del c.c. può riguardare anche singoli beni.
(3)
Deve sussistere una ragionevole e particolarmente qualificata possibilità che il patrimonio ereditario, a seguito e a causa della divisione, diminuisca di valore.
Il pregiudizio va riferito al patrimonio, non ai singoli coeredi.