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Articolo 787 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Vendita di mobili

Dispositivo dell'art. 787 Codice di procedura civile

Quando occorre procedere alla vendita di mobili, censi o rendite[c.c. 1861, 1872], il giudice istruttore o il notaio delegato procede a norma degli articoli 534 e seguenti, se non se non sorge controversia sulla necessità della vendita.

Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio (1).

Note

(1) Secondo il costante orientamento della giurisprudenza qualora, nel procedimento divisionale, pur sussistendo controversia sulla necessità della vendita dei beni, questa venga disposta con ordinanza del giudice istruttore, tale provvedimento, avverso cui non è dato nè il reclamo immediato al collegio nè il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, è impugnabile unicamente con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 cost., avendo esso, nonostante la forma assunta, un contenuto decisorio pregiudizievole di situazioni giuridiche subiettive.

Massime relative all'art. 787 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 834/1980

Nei rapporti tra condividenti, l'azione di rescissione per lesione oltre il quarto prevista dall'art. 763 cod. civ. č improponibile, per difetto d'interesse, prima che la divisione sia compiuta e, pertanto, non č esperibile contro atti che, come la vendita dei beni ereditari, non hanno l'effetto di far cessare la comunione dei beni medesimi.

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