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Articolo 712 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Spese

Dispositivo dell'art. 712 Codice Civile

(1)Le spese fatte dall'esecutore testamentario per l'esercizio del suo ufficio sono a carico dell'eredità [511 c.c.].

Note

(1) In mancanza di un'elencazione di tali spese o dei criteri per procedere alla loro individuazione sono sorti dei contrasti. Secondo alcuni il criterio per l'identificazione delle spese rimborsabili andrebbe individuato in base alla necessità e all'utilità, secondo altri sarebbero rimborsabili tutte le spese, con l'eccezione di quelle sostenute in violazione dell'obbligo di diligenza del buon padre di famiglia.

Ratio Legis

L'esecutore testamentario agisce nell'interesse altrui. Si ritiene, pertanto, giusto che le spese da questo affrontate nello svolgimento dell'incarico gravino sull'eredità.

Spiegazione dell'art. 712 Codice Civile

La ragione della disposizione è ovvia. L’articolo è stato modificato, semplificandone la formulazione, dalla Commissione delle Assemblee legislative. Nella redazione originaria, identica all’art. #910# del vecchio codice del 1865, vi erano indicate, invece, le spese per l’inventario, il rendimento dei conti e le altre occorse per l’esercizio delle sue funzioni. La nuova formula comprende, senza distinzione, ogni erogazione giustificata dall’esercizio delle funzioni.

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Consulenze legali
relative all'articolo 712 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Gabriella P. chiede
giovedė 15/11/2012 - Sicilia

“Buongiorno, a chi spettano le spese pubblicazione testamento? Nel codesto testamento ci sono 4 eredi di cui uno sarà usufruttuario dell'immobile in questione. Esiste un articolo del codice civile dove e' specificato cio' o e' a discrezione degli eredi? Grazie, cordiali saluti.”

Consulenza legale i 19/11/2012

Nei confronti del notaio, l'onere delle spese relative alla pubblicazione del testamento è posto a carico del richiedente o presentatore ai sensi dell'art. 74 della legge notarile: ciò, anche se egli non ne sia in alcun modo beneficiario.
Nel caso in cui manchi un richiedente (es. testamento segreto, art. 621 del c.c.) oppure qualora colui che presenta il testamento olografo si rifiuti di sottoscrivere il verbale e di depositare presso il notaio l'importo delle tasse, degli onorari e delle spese (come prevede l'ultimo comma dell'art. 28 l. not.), l'art 78 l. not. prevede che "Il notaro può rifiutarsi verso chiunque alla spedizione delle copie degli estratti e dei certificati, finché l'accennato pagamento o, rimborso non sia interamente eseguito".

Dal punto di vista sostanziale, invece, le spese per la pubblicazione del testamento (così come, ad esempio, le spese funerarie e di sepoltura), sebbene non vi sia una norma che le qualifichi in maniera espressa, sono ritenute debiti ereditari, ossia debiti che sorgono a carico degli eredi in dipendenza della successione: ai sensi dell’art. 752 del c.c. esse si ripartiscono tra i coeredi in proporzione alle rispettive quote ereditarie. Pertanto, chi le anticipa, avrà diritto a chiedere a ciascun coerede la rispettiva quota di spettanza.


Antonio P. chiede
sabato 02/10/2010
“Quindi le spese da me sostenute per la sepoltuta di mia cognata, quindi come affine e non parente, possono essermi interamente rimborsate ( si tratta di 6000 euro circa ) ?”
Consulenza legale i 02/10/2010

La norma si riferisce alla figura specifica dell'esecutore testamentario. Se lei è stata nominata tale, ed ha sostenuto le spese funerarie per il defunto, allora senz'altro ha diritto di vedersele rimborsate, dietro presentazione di idonea documentazione.