Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 711 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Retribuzione

Dispositivo dell'art. 711 Codice Civile

L'ufficio dell'esecutore testamentario è gratuito. Tuttavia il testatore può stabilire una retribuzione a carico dell'eredità(1).

Note

(1) L'attività ulteriore compiuta dall'esecutore è, invece, remunerabile.
La gratuità può essere superata anche in forza di un accordo tra l'esecutore e i coeredi.

Ratio Legis

Si vuole con tale norma assicurare che l'assunzione dell'incarico avvenga per ragioni di tipo diverso rispetto a quelle di mera convenienza economica.

Spiegazione dell'art. 711 Codice Civile

La gratuità è nella natura dell’ufficio, non nell’essenza. Il testatore può quindi provvedere altrimenti, anche per legato, del quale, naturalmente, l’esecutore beneficierà se accetterà l’incarico.

Massime relative all'art. 711 Codice Civile

Cass. civ. n. 24798/2022

La retribuzione a favore dell'esecutore testamentario non soltanto può essere disposta dal testatore, come prevede l'art. 711 c.c., ma è altrettanto possibile, in assenza di disposizione testamentaria "ad hoc", che il compenso per l'opera prestata sia convenuto tra gli eredi e l'esecutore; tuttavia, mentre la retribuzione prevista dal testatore è a carico dell'eredità secondo quanto dispone l'art. 711 c.c., l'impegno autonomamente assunto dagli eredi non è idoneo a diminuire l'attivo ereditario in pregiudizio dei creditori ereditari e dei legatari, ma vincola soltanto i successori che l'abbiano stretto, nei cui confronti l'esecutore dispone di un diritto azionabile per ottenere quanto promessogli.

Cass. civ. n. 24147/2015

L'istituto dell'esecutore testamentario si concreta in un ufficio di diritto privato, con alcuni accenti pubblicistici, in base al quale l'esecutore, nominato dal testatore intuitu personae in forza della clausola testamentaria, è investito del potere di compiere in nome proprio determinati atti, i cui effetti ricadono direttamente sul patrimonio ereditario, come se li avessero compiuti gli eredi. In particolare, compito dell'esecutore testamentario è quello di dare attuazione alle disposizioni di ultima volontà del de cuius, a tal fine prendendo possesso della massa ereditaria, amministrandola e compiendo tutti gli atti di gestione occorrenti.

Cass. civ. n. 17382/2004

La gratuità dell'ufficio dell'esecutore testamentario nominato dal testatore, espressamente stabilita dall'art. 711 c.c. nonostante la probabile onerosità dell'attività, si giustifica con la possibilità per il soggetto che ne è investito di non accettare l'incarico, sottraendosi così ai relativi oneri, ovvero di espletarlo sopportandone le incombenze che vi sono connesse senza potere reclamare alcun compenso, a meno che questo non sia stato disposto dal testatore e salvo comunque il diritto di ripetere le spese sostenute per l'esercizio dell'ufficio.

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 711 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Rupert L. chiede
martedì 25/08/2015 - Lombardia
“Si presenta il caso in cui il testatore abbia nominato nel testamento un esecutore testamentario, stabilendone il compenso nella misura dell' 1% del valore dell'asse ereditario. Si chiede se l'esecutore può pretendere dagli eredi, oltre a tale compenso, anche un importo forfettario aggiuntivo del 15% del compenso stesso a titolo di "rimborso spese generali", non documentate.
Al riguardo, l'esecutore, in quanto avvocato, sostiene di averne diritto, appellandosi all'Art. 2 Comma 2 del Decreto 10 marzo 2014 n. 55, che sancisce un rimborso spese forfettario in relazione alla professionali degli avvocati. Si chiede pertanto se tale decreto debba trovare applicazione per i compensi dovuti all'esecutore testamentario in virtù del fatto che questi è anche avvocato. Grazie e cordiali saluti.”
Consulenza legale i 01/09/2015
Ai sensi dell'art. 711 del c.c. l'ufficio dell'esecutore testamentario è gratuito, anche se il testatore può stabilire una retribuzione a carico dell'eredità (come avvenuto nella vicenda in esame).

Nel caso di specie, oltre alle spese documentate sostenute dall'esecutore testamentario per l'esercizio del suo ufficio e che devono essere rimborsate in base al codice civile (art. 712 del c.c.), ci si chiede se egli, in quanto avvocato, abbia diritto anche al rimborso delle spese forfettarie stabilite dal secondo comma dell'art. 2, d.m. 55/2014.

La risposta alla domanda implica la soluzione del seguente problema: l'attività di esecutore testamentario è ricompresa nell'ambito di applicabilità dei parametri ministeriali forensi?

Sotto la vigenza del vecchio tariffario forense, si era soliti ricondurre l'ipotesi all'art. 7 del d.m. 127/2004, il quale recitava "Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziaria o convenzionale, l'onorario, ove non sia determinato dalla legge o dal contratto, viene stabilito sulla base di una percentuale calcolata sull'ammontare delle entrate lorde dei beni amministrati e, nel caso in cui l'incarico duri meno di un anno, sull'ammontare delle entrate annue, tenuto conto del periodo dell'incarico".
La norma è stata trasposta con modifiche nell'art. 26 del d.m., che recita "Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziaria o convenzionale, il compenso è di regola liquidato sulla base di una percentuale, fino a un massimo del 5 per cento, computata sul valore dei beni amministrati, tenendo altresì conto della durata dell'incarico, della sua complessità e dell'impegno profuso".

E', quindi, possibile far rientrare nelle ipotesi di "gestione amministrativa" l'incarico di esecutore testamentario: in questo caso, trovando applicazione il d.m. 55/2014, dovrebbe applicarsi anche l'art. 2 del medesimo decreto, il quale stabilisce che la somma per rimborso spese forfettarie, di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, è dovuta "in ogni caso".
Esisteva una prassi, peraltro, secondo la quale, laddove il testatore non avesse predeterminato il compenso dell'avvocato-esecutore testamentario, si doveva fare riferimento alla tariffa professionale.

Tuttavia, si segnala che la Corte di Giustizia Europea ha affrontato incidentalmente la questione, pronunciandosi in merito al luogo in cui assoggettare a tassazione le prestazioni rese da un esecutore testamentario.
In occasione della causa C-401/06, la Corte di Giustizia si è interrogata sulla possibilità di ricondurre l’attività dell’esecutore testamentario a quella dell’avvocato. Il Supremo Organo di Giustizia europeo ha innanzitutto evidenziato che "la prestazione di esecuzione testamentaria presenta un carattere specifico che la distingue dalle prestazioni principalmente ed abitualmente svolte dall’avvocato" in quanto lo stesso non difende in senso stretto gli interessi del de cuius, ma applica una volontà "cristallizzata" di cui è l’interprete. Da ciò consegue che la prestazione di esecuzione testamentaria "non costituisce né una prestazione principalmente ed abitualmente svolta da un avvocato, né una prestazione analoga a quelle fornite da un avvocato" e, pertanto, rientra nel campo di applicazione dell’articolo 9 comma 1 della direttiva IVA. La Corte ha quindi concluso sancendo la legittimità del comportamento adottato dal governo tedesco, il quale asseriva per l'appunto che le prestazioni dell'esecutore testamentario, in quanto non assimilabili a quelle di un avvocato, non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 9 n. 2 lett. e) della direttiva Iva.

Il principio posto alla base di tale decisione ci sembra condivisibile. Infatti, salvo che l'avvocato abbia svolto attività precipuamente propria alla sua professione (es. la difesa dell'eredità in qualche giudizio), egli, in qualità di esecutore testamentario, si limita a dare pedissequa esecuzione alle volontà del testatore, attività che può essere potenzialmente compiuta da chiunque.
Per tale ragione, ci sembra più corretto non fare applicazione dell'art. 2, comma 2 del decreto ministeriale sui parametri forensi al caso di specie, anche se si torna a ribadire che esisteva una prassi favorevole all'applicazione del tariffario forense (ora, parametri ministeriali) all'esecutore testamentario-avvocato.