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Articolo 630 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Disposizioni a favore dei poveri

Dispositivo dell'art. 630 Codice Civile

Le disposizioni a favore dei poveri e altre simili, espresse genericamente(1), senza che si determini l'uso o il pubblico istituto a cui beneficio sono fatte, s'intendono fatte in favore dei poveri del luogo in cui il testatore aveva il domicilio [43 c.c.] al tempo della sua morte, e i beni sono devoluti all'ente comunale di assistenza(2).

La precedente disposizione si applica anche quando la persona incaricata dal testatore di determinare l'uso o il pubblico istituto non può o non vuole accettare l'incarico [631 c.c.].

Note

(1) Cioè a favore di persone, fisiche o giuridiche, non determinate.
(2) Cfr. art. 25 (in tema di attribuzione ai Comuni) d.P.R. 24-7-1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della l. 22-7-1975 n. 382), nonché art. 6, l. 8-11-2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

Ratio Legis

In base al principio di certezza della volontà testamentaria si tende a salvaguardare la stessa attraverso disposizioni integrative (non potendo essere rinnovata) ad eccezione dei casi in cui essa sia totalmente imprecisa o generica.

Massime relative all'art. 630 Codice Civile

Cass. civ. n. 4283/2011

Le disposizioni testamentarie previste dall'art. 630 c.c. si caratterizzano per essere eccezionalmente dirette, in virtù delle ragioni umanitarie sottese alla volontà del testatore, verso destinatari indeterminati, appartenenti alla categoria dei poveri o bisognosi. A tal fine la norma prevede che il testamento determini il pubblico istituto a cui beneficio sono indirizzate le disposizioni in favore dei poveri in modo tale da onerare il soggetto indicato a destinare l'oggetto del lascito in favore dei bisognosi genericamente indicati dal testatore. Tuttavia, nell'ipotesi in cui il testamento non contenga l'indicazione dell'onerato e, dunque, in assenza di un ente che rappresenti tale cerchia di destinatari della disposizione testamentaria, essa deve intendersi effettuata a favore dei poveri del luogo dell'ultimo domicilio del "de cuius" ed i beni sono devoluti al locale ente comunale di assistenza, cui viene attribuita la qualità di chiamato. (Nella specie è stato ritenuto sufficientemente individuato l'onerato, nella "Caritas" locale, indicata nella scheda testamentaria come il soggetto cui "rivolgersi per indicazioni precise").

Cass. civ. n. 11844/2003

Le disposizioni testamentarie previste dall'art. 630 c.c., che con elencazione meramente esemplificativa dei destinatari fa riferimento genericamente ai poveri e «simili», si caratterizzano per essere indirizzate a categorie di persone in largo senso bisognose ed indeterminate, tant'è vero che la norma, prevedendo che le disposizioni si intendano effettuate a favore dei poveri del luogo dell'ultimo domicilio del de cuius, stabilisce la devoluzione dei beni a favore del locale ente comunale di assistenza attribuendone la qualità di chiamato. (La Corte, nel formulare il principio sopra richiamato, ha cassato con rinvio la decisione del giudice di appello che, confermando quella di primo grado, aveva ritenuto infondata la pretesa del Comune di Loreto Aprutino all'adempimento da parte dell'erede del legato con il quale il testatore aveva disposto l'attribuzione di un fondo rustico a favore «dell'infanzia abbisognevole del Comune Loreto Aprutino).

Cass. civ. n. 64/1970

Qualora il testatore abbia indicato uno specifico uso nel disporre delle sue sostanze a favore dei poveri e incaricato un terzo di determinare il pubblico istituto beneficiario, questo terzo è legittimato a far valere l'esistenza e la portata di un siffatto incarico contro chi lo disconosca ovvero contesti la validità o il tenore della relativa clausola testamentaria.

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Consulenze legali
relative all'articolo 630 Codice Civile

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Larice chiede
domenica 07/08/2011 - Veneto
“Nel caso in cui il testatore abbia disposto che i suoi beni mobili dovranno essere venduti ed il ricavato devoluto in beneficenza, quali sono da ritenersi i soggetti destinatari di tale disposizione? Solamente il comune o anche onlus, parrocchie, istituti di ricerca?
Grazie”
Consulenza legale i 14/08/2011

Nel caso di specie, attraverso la disposizione testamentaria, il de cuius ha voluto creare un onere (detto anche modus) nei confronti degli eredi. Si tratta in questo caso di una obbligazione accessoria imposta al successore, la quale viene in qualche misura a limitare il beneficio del lascito. Con questa disposizione accessoria il testatore mira a raggiungere uno scopo qualsiasi, o facendo pervenire indirettamente vantaggi a un beneficiario (il quale potrà anche essere indeterminato o privo di personalità giuridica) mediante l'imposizione di un peso a carico dell'erede o del legatario, oppure imponendo delle modalità a questi ultimi nella prosecuzione dei più vari intendimenti. Disponendo di vendere i beni immobili facenti parte dell'asse ereditario con la conseguente devoluzione del ricavato in beneficenza, il testatore ha espressamente imposto un vincolo di tal genere ai suoi eredi.
Emerge, però, anche la necessità di chiarire le espressioni usate dal testatore. Dovranno, quindi, essere applicate analogicamente le regole sull'interpretazione dei contratti. Bisognerà cioè valutare il comportamento complessivo del testatore, anche posteriore alla redazione dell'atto, sulla base dell'esame globale della scheda testamentaria, con riferimento anche ad elementi estrinseci alla scheda stessa, come ad esempio l'ambiente di vita del testatore. Se il de cuius si riferisce genericamente alla beneficenza, bisognerà in tal caso far riferimento alla generalità degli enti di beneficenza. In tal caso non sembra che il testatore avesse voluto riferirsi solo al comune. Gli eredi avranno facoltà di scelta non solo tra le parrocchie, ma anche tra le associazioni onlus, gli istituti di ricerca, ecc...